Il richiamo alla sicurezza da parte istituzionale, dei mass media, del cittadino comune, anche sollecitati dagli episodi purtroppo frequenti delle “morti bianche”, ha focalizzato l’attenzione sul tema come elemento fondamentale in una società civile.
Il legislatore, quindi, partendo dalle leggi vigenti, ha riunito in un unico documento tutto ciò che riguarda la sicurezza, introducendo significative novità in diversi campi, soprattutto per quanto riguarda i compiti dei responsabili della prevenzione e le sanzioni per inadempienza.
GLI OBBLIGHI GENERALI
Il nuovo articolo 15 ribadisce due concetti fondamentali: il fulcro del meccanismo di prevenzione è rappresentato dalla valutazione di tutti i rischi ed è assolutamente necessaria una programmazione della sicurezza in tutti i suoi aspetti (prescrizioni contenute nell’art. 30). Gli articoli dal n. 15 al n. 27 del Testo Unico introducono novità su vari argomenti: la delega di funzione; le responsabilità del preposto e del medico competente; il nuovo regime per l’impresa familiare e i lavoratori autonomi; la previsione del meccanismo di qualificazione delle imprese negli appalti e subappalti.
Insomma, il principio è quello di programmare con attenzione misure “migliorative”, che comprendono codici di condotta e buone prassi. I lavoratori vengono chiamati alla maggiore responsabilità e nello stesso tempo godono di una maggiore tutela (come nel caso del lavoratore il cui stato di salute sia incompatibile con le mansioni assegnate).
E il datore di lavoro è chiamato in prima persona alla responsabilità della sicurezza: ha la possibilità di delegare alcune mansioni, ma a precise condizioni.
LA DELEGA: COME E QUANDO
Innanzitutto è necessario un documento — scritto e datato — in cui il datore di lavoro delega a un responsabile i compiti della sicurezza (le condizioni sono contenute nell’articolo 16). Al delegato vengono richiesti i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate; gli competono tutti i poteri di organizzazione, di gestione e di controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, compresa l’autonomia di spesa necessaria per svolgere la sua funzione. Il delegato deve accettare per iscritto la delega. È previsto che la delega debba essere portata a conoscenza di tutti, e l’occasione per farlo può essere rappresentata per esempio dalla riunione periodica di prevenzione (art. 35), negli argomenti di informazione e formazione (artt. 36 e 37), quando si tratta della comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 50). Con la delega, il datore di lavoro non si sottrae alla responsabilità di vigilare sull’operato del delegato alla sicurezza, anche utilizzando sistemi di verifica e controllo (art. 30), cioè i modelli organizzativi e di gestione (MOG) conformi, per esempio, alle linee guida SGSL UNI – INAIL o British Standard OHSAS 18001:2007.
IL DELEGATO: I REQUISITI
Professionalità ed esperienza (secondo la natura delle funzioni che deve espletare) sono le qualifiche richieste al delegato: quindi, il soggetto deve essere un dirigente, avere necessaria esperienza per ricoprire il ruolo — l’anzianità di servizio è un attributo significativo — come lo sono le dimensioni dell’azienda, il tipo di processo produttivo e i rischi inerenti.
QUANDO NON SI PUÒ DELEGARE
In questo ambito, l’articolo 17 del nuovo Decreto Legislativo riprende i divieti della 626. Il datore di lavoro, infatti, non può delegare:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).
OBBLIGHI DEL DATORE E DEL DIRIGENTE
Il nuovo art. 18 ha ripreso i contenuti dell’art. 4 della 626, con alcune novità. Restano fermi gli obblighi fondamentali già presenti nella precedente normativa (per esempio la nomina del medico competente, la nomina degli addetti alle squadre antincendio, di primo soccorso e di evacuazione, l’informazione e la formazione…).
Invece, vi sono nuovi adempimenti e un aumento significativo delle sanzioni penali previste. Gli aspetti innovativi riguardano i DPI, la formazione dei lavoratori, la consegna del documento di valutazione al rappresentante dei lavoratori, la comunicazione degli infortuni e l’obbligo informativo del datore di lavoro nei confronti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
PARLIAMO DI DPI
L’art. 18 obbliga il datore di lavoro e il dirigente a scegliere i dispositivi non solo sulla base del parere espresso dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione ma anche di quello del medico competente. La sede per decidere la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale è prevista nella riunione periodica di prevenzione, nel corso della quale i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI (art. 35) dovranno essere sottoposti all’attenzione, oltre che delle figure della prevenzione, anche del rappresentante dei lavoratori.
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Il datore di lavoro è obbligato alla formazione e all’addestramento (anche questa è un’innovazione) richiamando espressamente l’obbligo generale dell’addestramento come proiezione sul piano applicativo del processo formativo.
Formazione = è il processo educativo attraverso il quale si trasferiscono ai lavoratori (e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale) conoscenze e procedure utili per acquisire competenze per svolgere in sicurezza i rispettivi compiti in azienda e per identificare, ridurre e gestire i rischi.
Addestramento = è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale), e le procedure di lavoro.
E per provare che questo obbligo è stato adempiuto, se ne deve fornire la prova: le attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 — Legge Biagi — e successive modificazioni)».
Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro per la programmazione della formazione e gli organi di vigilanza tengono conto di questo per la verifica degli obblighi stabiliti da questo decreto.
CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI VDR AL RLS
L’art. 18, comma 1, lettera o) ha obbligato il datore di lavoro e il dirigente a consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei Rischi. Questo obbligo è esteso anche al documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DU-VRI) nell’appalto e nel contratto d’opera (lettera p). Tuttavia, l’obbligo esiste solo se è il responsabile dei lavoratori per la sicurezza a richiederlo.