Oggi più che mai, infatti, parlare di sicurezza è assolutamente importante, soprattutto nell’era del lavoro flessibile e precario.
Valutare e risolvere i problemi specifici di aziende pubbliche e private, facendo riferimento a valutazioni e documentazioni in linea con le nuove normative di riferimento in Italia.
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta da diversi organismi, secondo i differenti ambiti. Innanzitutto, dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio (servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e servizio impiantistica per la sicurezza) e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il settore minerario il compito spetta al ministero dello Sviluppo economico, mentre per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Il personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale risulta competente per queste attività:
- settore delle costruzioni edili o di genio civile
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente
- elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Disciplina sanzionatoria Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’ Asl competente per territorio nelle seguenti attività.
I NUOVI ARGOMENTI
- Nuovi accordi sulla formazione (novità in vigore dal 26 gennaio 2012)
- Rischio stress lavoro correlato
- Rischio chimico
- Rischio chimico: nuovo regolamento CLP
- Dispositivi di protezione individuale: arti superiori e inferiori
- Dispositivi di protezione individuale: capo, viso e udito
- Microclima 8. Visite mediche per mansioni a rischio
- Disciplina sanzionatoria
AZIENDA SANITARIA LOCALE
Nel settore pubblico, il Prefetto conferisce al personale Asl la nomina di Uffi ciale della Polizia Giudiziaria, ai sensi degli art. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale. Il personale Asl ha facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento e in ogni locale, qualsiasi attività lavorativa, accedendo alla documentazione riguardante il rapporto di lavoro e alla documentazione tecnica. Tali documenti devono essere messi a disposizione su richiesta. Il personale Asl è tenuto al segreto sui processi e sui particolari di lavorazione.
Il personale Asl può attivare la sua funzione in seguito a:
- Segnalazione (persone, enti o documentazione)
- Incidente (lesione grave o gravissima = infortunio sul lavoro con assenza superiore ai 40 giorni)
- Programmazione
- Casualmente
CONTRAVVENZIONI
La maggioranza dei reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro viene punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Il Decreto Legislativo 81/08 prevede quattro tipologie di sanzioni:
- Sanzione amministrativa
- Arresto o ammenda
- Ammenda
- Arresto
DISCIPLINA SANZIONATORIA
L’importo delle somme che l’Asl, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa – ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 – integra l’apposito capitolo regionale per fi nanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl. L’applicazione della disciplina sanzionatoria può essere schematizzata come nel disegno qui sotto.