Normative

Addio cara autocertificazione


Il 31 maggio 2013 verrà ricordato come l’ultimo giorno per le aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

Dal 1 giugno sono partite le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, attese dalla data di uscita del Decreto Legislativo 81/08 e finalmente pubblicate (Decreto Interministeriale 30 novembre 2012).

Il Ministero ha diffuso uno Schema di procedura standardizzata e la Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Si tratta di strumenti d’ausilio al corretto adempimento di questo obbligo previsto per legge: le procedure standardizzate sono infatti previste dall’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. La procedura standardizzata rappresenta un modello di riferimento sulla base Addio “cara ” Autocerti ficazio ne Ecco le tante attese procedure standardizzate del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo periodico aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e predisporre nel tempo interventi migliorativi dei livelli di salute e sicurezza. Ma come deve essere svolta la valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate?
Per rispondere occorre seguire le 4 fasi previste dalle istruzioni contenute nelle procedure; in base a esse si devono compilare i diversi moduli ministeriali proposti.

PASSO 1

Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni Tale passo si articola in due azioni (descrizione generale dell’azienda; descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni), cui sono dedicati due moduli (n. 1.1. e 1.2.); Il documento della Commissione ricorda che: “L’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, etc”

PASSO 2

Individuazione dei pericoli presenti in azienda Tali pericoli “sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori”. Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il modulo 2, presente nel documento, modulo che riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti. In riferimento ai cantieri temporanei e mobili: “si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i.”.

PASSO 3

Valutazione dei rischi

Si parla dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:

  • identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati, in relazione ai pericoli individuati;
  • individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo ecc.);
  • effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati;
  • individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.

Qualora poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati”.
Dunque, per ciascun pericolo individuato nel modulo 2, si deve accertare “che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”. Inoltre, nella valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.
Il modulo 3 (suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”) permette di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
In particolare “si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del modulo 3 a partire dall’Area/Reparto/ Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati”. Si ricorda che per avere una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore “è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte”. La valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i pericoli individuati, “utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i”.

In particolare:

  • “laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad esempio rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali e internazionali;
  • in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione ecc.. Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi verranno “definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate”.
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