Iniziamo con una domanda che in pochi si pongono: quali sono gli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori autonomi?
Il quesito ci induce a focalizzare l’attenzione su di un argomento sottovalutato e cioè sull’applicazione delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori autonomi e sulla individuazione del garante di sicurezza nei confronti di tali figure. Per lavoratore autonomo, di cui all’art. 2222 del codice civile, articolo richiamato dallo stesso art. 21 D.L- gs 81/08, si intende un prestatore d’opera che compie un lavoro per conto di un committente.
L’art. 21, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 recita:
- I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Con il D. Lgs. n. 106/2009 sono state confermate le disposizioni già contenute nell’allegato XVII e inerenti la verifica che il committente deve effettuare prima di affidare dei lavori in appalto sia alle imprese che ai lavoratori autonomi e con esso è stato ribadito che il lavoratore autonomo fra i requisiti tecnico-professionali, dei quali deve dimostrare al committente il possesso, vi è quello della sua formazione e della sua sorveglianza sanitaria se richieste dal D. Lgs. n. 81/2008.
In realtà l’allegato XVII si riferisce alla verifica dell’idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto a fare nei confronti dei lavoratori autonomi quando vanno a operare nel settore dei cantieri temporanei o mobili, essendo l’allegato stesso richiamato nell’ambito dell’art. 90 comma 1 lettera a) del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda appunto tali cantieri temporanei o mobili ma, per quanto si può leggere nell’art. 26 comma 1 lettera a), inserito nel Titolo I dello stesso decreto, che invece riguarda tutti i tipi di attività lavorative, si attende che un apposito D.P.R fissi, su proposta della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, le modalità per la verifica tecnico professionale dei lavoratori autonomi in qualunque settore lavorativo vanno a operare, modalità queste che si presume saranno allineate a quelle di cui all’allegato XVII sui cantieri temporanei o mobili, non fosse altro che per un criterio di uniformità.
OBBLIGHI, FACOLTÀ E REQUISITI DEI LAVORATORI AUTONOMI
Alla luce di quanto sopra detto e sulla base anche di una osservazione (cioè che, mentre le disposizioni di cui all’art. 21 comma 1 sono dotate di sanzioni nei confronti degli inadempienti, la violazione di cui al comma 2 non è invece provvista di copertura sanzionatoria perché appunto si tratta di facoltà) si ritiene, da una lettura coordinata dell’art. 21 – così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, e del citato Allegato XVII (l’argomento è meritevole di un ulteriore chiarimento) – di poter dare al momento, per quanto riguarda gli obblighi, le facoltà e i requisiti inerenti i lavoratori autonomi, una precisa interpretazione. Appunto, l’interpretazione secondo la quale – fermo restando che sussistono in ogni caso a carico dei lavoratori autonomi gli obblighi relativi all’uso di attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008, all’uso dei dispositivi di protezione individuale richiesti per lo svolgimento specifico della propria attività nonché all’uso di apposita tessera di riconoscimento quando effettuino la loro prestazione in regime di appalto e subappalto – per quanto riguarda invece la sorveglianza sanitaria e la formazione, gli stessi hanno la facoltà di effettuarle nel caso che lavorino per proprio conto, ma dovranno invece farle nel caso in cui si rechino, nell’ambito di un appalto, a prestare la propria attività lavorativa per conto di un committente e ciò perché è da questi richiesto, in quanto lo stesso è tenuto per legge, con obbligo sanzionato penalmente, a verificare la loro idoneità tecnico professionale.
Si rammenta a questo proposito che la mancata verifica della idoneità tecnico – professionale dei lavoratori autonomi – se agli stessi sono affidati dei lavori nei cantieri temporanei o mobili – comporta a carico del committente per cui viene realizzata l’opera o del responsabile dei lavori una sanzione prevista dall’art. 157 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , mentre la mancata verifica da parte del committente datore di lavoro della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi nel caso di lavori affidati in appalto in altri settori di attività lavorative, è prevista dall’art. 55 dello stesso decreto legislativo.
Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti a carico delle società, si fa presente che per esse, se i soci prestano la loro attività lavorativa per conto delle società stesse, valgono tutte le considerazioni finora svolte qualunque sia la loro natura giuridica e qualunque sia la loro entità. Tutto ciò è comprensibile se solo si pensa che, secondo quanto indicato nell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 riportante la definizione di lavoratore, una società è equiparata a una organizzazione di lavoro nella quale un socio è individuato come datore di lavoro e gli altri soci sono equiparati ai lavoratori subordinati.