Formazione & Aggiornamento

La responsabilità delle imprese


Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento, prevedendo una forma di responsabilità, defi nita amministrativa, ma equiparabile, a tutti gli effetti, a quella penale, a carico delle persone giuridiche, società o associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, l’Ente e/o Enti), per i reati (o meglio per alcuni reati) commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da soggetti legati all’Ente stesso da un rapporto funzionale.

La responsabilità è equiparabile a quella penale.

LA NOVITÀ DEL D.LGS. 231/01

La responsabilità dell’Ente, in relazione ai reati commessi nell’ambito dell’organizzazione aziendale, va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fi sica che ha realizzato materialmente il reato. Vi è il coinvolgimento, nella punizione dei reati, degli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati compiuti. Si tratta, quindi, di una fondamentale scelta di politica criminale, volta a una diretta responsabilizzazione delle imprese e delle società per i reati compiuti nel loro interesse o a loro vantaggio nell’ambito della loro organizzazione. Il Decreto, con il passare degli anni, sta rivelando man mano la sua portata e la sua importanza come strumento di lotta alla criminalità economica. Nel corso degli anni è stata progressivamente ampliata la tipologia dei reati in relazione ai quali l’Ente può essere chiamato a rispondere e, presumibilmente, in ottemperanza a quelle che erano le norme contenute nella legge delega (la L. 300 del 2000). In ossequio a disposizioni sopranazionali e al fi ne di uniformare il nostro ad altri ordinamenti giuridici, il numero dei reati sarà ulteriormente ampliato in futuro (ad esempio con riferimento ai cosiddetti reati “ambientali2). In particolare, la L. 123/07 ha esteso la responsabilità dell’Ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle normative antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro.

ILLECITO AMMINISTRATIVO (“PENALE”) DELL’ENTE

Affinché possa confi gurarsi l’illecito a carico dell’Ente devono concorrere tre elementi:

  • la commissione di uno dei reati specifi camente previsti dal D.lgs.;
  • la commissione del reato da parte di un soggetto legato all’Ente da un rapporto funzionale;
  • la commissione del reato nell’interesse o vantaggio dell’Ente. Per quanto riguarda il collegamento funzionale tra Ente e autore del reato, il D.lgs. richiede che il reato sia commesso:
  • da persone che rivestono posizioni e/o funzioni di vertice (2apicali”) e, specifi camente, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia fi nanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente;
  • da persone fi siche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati. Come accennato, l’Ente può essere chiamato a rispondere solo se uno dei soggetti sopra individuati abbia commesso uno dei reati specifi camente previsti dal Decreto.

Il Legislatore ha, dunque, adottato un cosiddetto “modello chiuso” di responsabilità. Di seguito riportiamo la tipologia dei reati in relazione ai quali l’Ente può essere ritenuto responsabile:

  • “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” – Art. 24;
  • “Concussione e corruzione”- Art. 25;
  • “Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo”- Art. 25-bis;
  • “Reati societari” – Art. 25-ter;
  • “Delitti con fi nalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” – Art. 25-quater;
  • “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” – Art. 25-1quater;
  • “Delitti contro la personalità individuale” – Art. 25-quinquies;
  • “Abusi di mercato” – Art. 25-sexies;
  • “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” – Art. 25 – septies;
  • “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” – Art. 25- octies; Il 2007 è stato certamente un anno importante, sia sotto il profilo dell’applicazione giurisprudenziale del D.lgs., sia sotto il profi lo dell’evoluzione legislativa e del notevole ampliamento del campo di applicazione della normativa. In particolare, la L. 123/07 ha esteso la responsabilità dell’Ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle normative antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro. Con la L. 123/07 per la prima volta è stata estesa la responsabilità dell’Ente a reati colposi e detta legge potrebbe fare da apripista all’estensione della responsabilità a ulteriori delitti colposi.
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