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Il prossimo dicembre diventa obbligatorio il nuovo regolamento europeo sulle informazioni sugli alimenti compresi quelli forniti dalle collettività.

Vediamo cosa cambia.

Il 13 dicembre 2014 sarà obbligatorio applicare le norme del nuovo Regolamento UE n. 1169/2014, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il 22 novembre 2011, pertanto è già entrato in vigore in tutti i paesi della Comunità Europea, ma l’obbligatorietà di applicazione decorrerà, appunto, dal prossimo 13 dicembre.
Il Regolamento, che ha richiesto quasi quattro anni di lavoro da parte della Commissione Europea, nasce dalla necessità, avvertita dai soggetti della filiera alimentare degli Stati membri (agricoltori, produttori, distributori e consumatori), di realizzare una base comune per regolamentare le informazioni sugli alimenti e consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli e utilizzare gli alimenti in modo sicuro. Inoltre, contribuisce a uniformare le legislazioni dei singoli paesi, modificando e abrogando, per sopravvenuta incompatibilità, regolamenti e direttive che si erano susseguiti dal 1987 al 2008. Il regolamento vuole stabilire le basi che garantiscano un elevato livello di protezione dei consumatori, definendo i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti, precisando, all’articolo 1, comma 3, che le norme si applicano “agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare……. e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività”, nonché “ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto.” E specifica che si intende per «collettività» qualunque struttura ……come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale. La novità è importante, in quanto, finora la ristorazione collettiva era parificata al consumatore finale, per cui era sottratta a tutta una serie di obblighi informativi previsti per i prodotti preconfezionati. Con il nuovo regolamento, invece, si afferma il principio opposto e cioè che i prodotti forniti dalle collettività sono soggetti alla disciplina delle informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori, anche se sono previste regole speciali e alcune deroghe.

Le informazioni al consumatore

Le informazioni per i prodotti preconfezionati devono essere apposte sul preimballaggio o su un’etichetta o sui documenti che si riferiscono a tali prodotti a patto che tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna, quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita e quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
Quali sono le indicazioni obbligatorie? In primo luogo, le informazioni sugli alimenti debbono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore e, tranne che per le acque minerali naturali e per gli alimenti destinati a particolari utilizzi nutrizionali, non devono attribuire ai prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana.

Ingredienti

Nella lista degli ingredienti devono essere messi bene in evidenza gli eventuali allergeni, in modo che il consumatore possa trovare immediatamente le informazioni relative, che devono essere fornite anche per i cibi non imballati, come quelli erogati nei ristoranti o nelle mense.
È inoltre obbligatorio indicare la natura degli oli o grassi vegetali utilizzati nella formulazione di un alimento.

Paese d’origine

Per alcune categorie di alimenti, come carne bovina, miele, olio d’oliva, frutta fresca e ortaggi, è già prevista l’indicazione dell’origine, che vale anche nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Con il nuovo regolamento, l’obbligo di fornire tali indicazioni è esteso anche alle carni, fresche e congelate, suine, ovine, caprine e avicole e probabilmente sarà esteso anche ad altri tipi di carne, al latte e a prodotti non trasformati o costituiti da un solo ingrediente.

Dichiarazione nutrizionale

Assoluta novità, l’introduzione obbligatoria della dichiarazione nutrizionale in etichetta, che prevede debbano essere indicati in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo, il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g o per 100 ml.

Denominazione del prodotto

Sono state introdotti alcuni obblighi che vanno nella direzione di una più corretta e completa informazione dei consumatori. Per esempio, per i prodotti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, sarà obbligatorio riportare accanto alla denominazione del prodotto l’indicazione “decongelato”.
Se un ingrediente naturalmente presente nel prodotto o normalmente utilizzato (es. il latte nel formaggio) è sostituito in parte con un altro ingrediente (es. fibre vegetali), l’ingrediente sostitutivo deve essere indicato accanto alla denominazione di vendita, in caratteri di altezza non inferiore al 75% rispetto a quella del nome del prodotto.
La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca che confezionati si presentano sotto forma di filetti, fette oppure porzioni e nel corso della lavorazione industriale sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% in peso devono indicarne la presenza, a fianco della denominazione di vendita.
La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che appaiono come una fetta, filetto o porzione ottenuti da un unico pezzo, ma che in realtà sono composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti (es. additivi o enzimi) devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi.

Date di conservazione

È già prevista l’indicazione del termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro…) e della data di scadenza (da consumarsi entro…). Il nuovo regolamento richiede che la data di scadenza sia riportata su ogni singola porzione preconfezionata e afferma che, se la data di scadenza è stata superata, l’alimento è a rischio.
Ma la novità più importante è l’obbligo di riportare in etichetta, per le carni, le preparazioni a base di carne, i prodotti ittici non trasformati, la data dell’eventuale primo congelamento.

Come ci si deve comportare

Se l’azienda di trasformazione, in questo caso ristoranti, mense, catering, acquista le materie prime da uno o più fornitori, deve preoccuparsi di pretendere che almeno le schede tecniche dei prodotti (materie prime) acquistati contengano il maggior numero di informazioni possibili, soprattutto quelle obbligatorie, a tutela della sua attività.
Parimenti le aziende di ristorazione collettiva devono essere in grado di fornire tali indicazioni ai loro clienti. In tutti i casi in cui l’alimento in vendita risulta confezionato – anche qualora si tratti di piatti pronti, a temperatura ambiente o refrigerato o surgelato/congelato – l’etichetta è doverosa e deve contenere tutte le informazioni obbligatorie del nuovo regolamento UE.

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