Normative

Comprare verde obbligatorio… ma conviene


Lo scorso anno è entrata in vigore la nuova norma sui CAM negli acquisti della pubblica amministrazione. Due le novità più rilevanti per gli acquisiti verdi pubblici.

Vediamo quali.

Alla fine dello scorso anno, con la legge di stabilità 2014 – per intenderci la “finanziaria” – il governo ha varato la cosiddetta “Agenda verde”. Infatti, il “collegato” alla legge dedicato ad ambiente e risorse naturali, contiene le “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Rappresenta senza dubbio un passo avanti nella definizione delle politiche ambientali nazionali in una logica che, per la prima volta, le collega a innovative scelte di politica economica-industriale indirizzate verso una crescita e uno sviluppo sostenibile. Il provvedimento, composto da circa una trentina di articoli, si occupa di protezione della natura, valutazione di impatto ambientale, acquisti e appalti verdi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, servizio idrico, acqua pubblica e comprende persino nuovi strumenti per calcolare l’importanza dell’ambiente. Un pacchetto di norme a trecentosessanta gradi capaci di attivare politiche ambientali virtuose, semplificando il quadro normativo, rendendolo più moderno ed efficace e creando, al tempo stesso, le condizioni per investimenti e crescita economica nel campo della green economy. Due le novità più rilevanti per gli acquisti verdi pubblici.

  1. Diventa obbligatorio il GPP – Green Public Procurement – (articolo 14): è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l’inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei “criteri ambientali minimi” (CAM) definiti ai sensi del Decreto interministeriale 11 aprile 2008, recante “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione riguardo ai seguenti prodotti o servizi (per almeno il 50% del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d’appalto):
    • Servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al DM 7 marzo 2012 pubblicato sulla G.U. n.74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti;
    • Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti;
    • Lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al DM 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n.64 del 19 marzo 2011 e successivi aggiornamenti. Tale obbligo si applica altresì ai seguenti servizi e prodotti:
    • Carta per copia e carta grafica di cui al DM 4 aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 3 maggio 2013, n. 102 e successivi aggiornamenti;
    • Ristorazione collettiva e derrate alimentari, conformi all’Allegato 1 del d.m. 25 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. del 21 settembre 2011, n. 220.
    • Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene, di cui al d.m. 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. del 20 giugno 2012, n. 142.
    • Prodotti tessili di cui al d.m. 22 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.
    • Arredi per ufficio, di cui al d.m. 22 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2011, n.64, e successivi aggiornamenti.
  2. Nelle gare d’appalto sono previste misure incentivanti per le aziende certificate EMAS/ ISO14001 e con prodotti a marchio Ecolabel (articolo 13). Il beneficio è una riduzione del 20% della cauzione a corredo dell’offerta. Le disposizioni introducono tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio del costo del ciclo di vita dell’opera, prodotto, o servizio, criterio previsto dall’art. 67 della bozza di nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici.
    Tali misure muovono dal presupposto che il GPP possa contribuire in maniera rilevante alla soluzione delle problematiche legate al consumo di energia da fonti non rinnovabili e alla produzione di rifiuti, con ricadute positive anche sotto il profilo economico. Pertanto esse incidono principalmente sugli acquisti della pubblica amministrazione con forte impatto su questi due problemi.

UN INCENTIVO ALLA P.A. A “COMPRARE VERDE”

“Comprare verde” significa scegliere beni e servizi tenendo conto del loro impatto ambientale e sociale nel corso dell’intero ciclo di vita (produzione, utilizzo e smaltimento), integrando i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi, attraverso la ricerca e la scelta di soluzioni ecocompatibili; quando a comprare verde è la Pubblica Amministrazione allora si parla di acquisti pubblici verdi (o GPP- Green Public Procurement).
Attuare il Green Public Procurement (GPP), quindi, significa introdurre criteri volti alla riduzione degli impatti ambientali nelle politiche di acquisto di beni e servizi degli enti pubblici. La riduzione degli impatti ambientali è relativa a tre aspetti: ciclo di produzione – minore consumo di materie prime ed energia; ciclo di consumo – minori emissioni, minori rischi per la salute umana; ciclo di smaltimento – maggiore durata di vita, migliori possibilità di riutilizzo, minore produzione di rifiuti.
Gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione rappresentano negli USA il 14%, in Europa il 18%, in Canada e in Italia e il 17% del Prodotto Interno Lordo (PIL), per cui i vantaggi del GPP non si limitano alla riduzione degli impatti ambientali diretti derivanti dall’attività della PA, ma altrettanto importante è l’incremento dell’attenzione all’ambiente generato nell’intero sistema economico.
Il comportamento del “consumatore PA” può infatti esercitare un notevole livello di influenza sul comportamento del mercato sia dal lato dell’offerta, poiché i produttori di prodotti e servizi risultano incentivati a ridurre il proprio impatto ambientale per mantenere la possibilità di vendita verso la PA, sia dal lato della domanda, dove la PA esercita la funzione di modello per la condotta dei cittadini, delle istituzioni private e delle imprese.

CAM PER I SERVIZI DI PULIZIA

Il decreto ministeriale 24 maggio 2012 ha definito i criteri ambientali minimi che devono avere i prodotti per le pulizie e i criteri generali di valutazione delle “specifiche tecniche premianti”.
AfidampFED è stata coinvolta, insieme a Fise Anip e Legacoop Servizi, nella definizione di tali criteri per i servizi di pulizia, offrendo un contributo significativo relativamente all’analisi delle caratteristiche dei prodotti chimici e all’utilizzo delle macchine. Sono stati definiti i criteri dei prodotti per l’igiene, dei prodotti disinfettanti, di prodotti, come quelli per le pulizie straordinarie e i superconcentrati (da sempre inspiegabilmente esclusi dai criteri di aggiudicazione delle caratteristiche ecocompatibili), i prodotti ausiliari in carta e tessuto.
L’attività di AfidampFED, per l’impegno del presidente Matteo Marino, è stata determinante per ottenere l’accettazione negli ‘appalti verdi’ di prodotti non solo Ecolabel, ma con caratteristiche ambientali ben definite ed accuratamente proposte nel testo dei CAM. L’Associazione ha contribuito a chiarire, per esempio, che in termini di biodegradabilità dei tensioattivi alcuni prodotti sono equivalenti agli Ecolabel e ha contribuito a stabilire dei parametri di ecologia anche per formulati non contemplati dalla norma Ecolabel (quali ad esempio le cere, i detersolventi, gli svernicianti e i prodotti super concentrati).
Di particolare rilevanza è l’accento che è stato posto sulla considerazione della percentuale di attivo presente nei formulati: trasportare acqua non è sicuramente ecologico, mentre utilizzare formulati ad alto contenuto di principio attivo significa far viaggiare meno camion, immettere nell’ambiente meno imballi (talvolta anche azzerarli) e, utilizzando sistemi di dosaggio semplici e affidabili evitare sprechi.
Il secondo ambito di intervento significativo da parte di AfidampFED è relativo all’utilizzo delle macchine. È stato infatti evidenziato come il consumo energetico al metro quadrato non possa essere considerato l’unico elemento valido per la determinazione dell’impatto ambientale, perché bisogna evidenziare tale impatto su tutto il ciclo di vita del servizio e del prodotto.
L’utilizzo di una determinata macchina, specifica per determinate operazioni di pulizia può infatti evitare un impatto ambientale maggiore, richiesto da eventuali operazioni di manutenzione ausiliarie. Sistemi di dosaggio appropriati e soluzioni per ridurre i consumi energetici di acqua o dei rifiuti sono tutti elementi validi per determinare i coefficienti di valutazione dell’impatto ambientale, tutelando al tempo stesso la qualità del servizio.
Per Matteo Marino “l’entrata in vigore dei CAM rappresenta un nuovo approccio al mercato, e al tempo stesso offre l’opportunità di grandi azioni di marketing per le aziende che sono già orientate a questa filosofia, e, in generale, per tutte quelle realtà che considerano la ricerca e l’innovazione quali strumenti imprescindibili per qualunque processo, non solo di crescita, ma anche di mantenimento, considerando la criticità della situazione economica attuale”.
Attraverso gli appalti verdi, infatti, cambia il mercato in senso ecologico e sociale, si valorizzano i prodotti riciclati, si favoriscono le innovazioni tecnologiche ambientali, si riducono gli sprechi e si creano opportunità di inclusione sociale.
Il Green Procurement, promuovendo l’acquisto di prodotti verdi, incentiva la buona occupazione, che sempre di più richiederà nuove attività, professioni e competenze (Green Jobs) per un’economia sempre più verde e socialmente responsabile.

Per visualizzare e/o stampare le schede, fate click qui per scaricare il pdf del “Dm Ambiente” del 24 maggio 2012.

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