Sicurezza

D.U.V.R.I.


Le modifiche introdotte dal “Decreto del Fare” in luoghi di lavoro come cantieri mobili e temporanei.

La corretta gestione dei contratti di appalto rappresenta un grosso problema, la cui importanza segue il crescente sviluppo dell’esternalizzazione dei servizi aziendali non più ritenuti strategici per lo sviluppo

del fatturato aziendale. Le ricadute in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono evidenti. Un’attenzione particolare merita l’argomento relativo all’affidamento di lavori, servizi e forniture in luoghi di lavoro non configurabili come cantieri mobili e temporanei, regolato dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 (norma generale) che è stato “semplificato” dal D.Lgs 69/2013 (il c.d “decreto del fare”).

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Il “decreto del fare” adotta diverse misure di semplificazione, che modificano, riducendolo, l’ambito di applicazione dell’obbligo di redigere il D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un’’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda), consentendo al committente, nei settori a basso rischio e in alternativa alla compilazione del D.U.V.R.I., di designare un incaricato avente il compito di sovraintendere ai lavori; inoltre inserisce il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato.
L’individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto da un lato, del fatto che l’incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall’altro, del contenuto dettagliato dell’incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.
Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.
E’ opportuno ribadire tuttavia che la possibilità-facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato- sovraintendente ai lavori-servizi- opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore ai cinque u o m i n i giorno, è concessa limitatamente ai “settori di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter del D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi.
Ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 della Legge n.98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro – da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – con cui saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione dei settori avverrà sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”.
Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste.
L’obbligo del D.U.V.R.I. o dell’incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto. Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, e anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.

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