A partire dal 13 dicembre 2014, ristoranti, bar, ospedali, mense e altre collettività analoghe devono mettere a disposizione del consumatore finale tutte le informazioni relative agli alimenti, utilizzando etichette o qualunque altro mezzo di comunicazione.
La differenza tra “regolamento” e “direttiva” dell’Unione Europea consiste nel fatto che il primo è un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati membri, ma anche ai singoli. Il regolamento è “self-executing”, ossia è direttamente applicabile e, a differenza della direttiva, non necessita di alcun atto di recepimento
o di attuazione, da parte dei singoli stati. I regolamenti sono obbligatori in ogni loro elemento (obbligatorietà integrale), nel senso che gli Stati membri hanno l’obbligo di applicarli integralmente, senza deroghe o modifiche di sorta. A partire dal 13 dicembre 2004 è applicabile il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. In sintesi, il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
REQUISITI GENERALI
Né l’etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti devono: • indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti; • attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche). Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. In altri termini, il regolamento n.1169/2011 definisce le regole giuridiche applicabili a tutti i casi in cui un consumatore riceve un’offerta di alimenti preconfezionati, sfusi, ma anche – punto fondamentale – somministrati in un ristorante, in un bar o in una mensa. Questa è una assoluta novità, che si armonizza con quanto stabilito in tema di responsabilità dell’operatore del settore alimentare dal reg. n. 178/2002, che all’articolo 17, paragrafo 1 recita: “Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificate che tali disposizioni siano soddisfatte”.
RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE
Quindi, l’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’UE, l’importatore, che assicurano la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea. Quando gli alimenti sono preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta. Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario.
LE COLLETTIVITÀ E LE NUOVE RESPONSABILITÀ
Tra le principali novità del nuovo regolamento c’è l’introduzione di alcuni requisiti di informazione nei rapporti tra ristorazione collettiva e consumatore, fattore che comporta significativi cambiamenti per gli operatori di questo settore, soprattutto per quanto riguarda, appunto, il come gestire le informazioni rivolte al consumatore. Innanzitutto viene esplicitamente definita, sul piano giuridico, la ristorazione collettiva, all’articolo 2.2 lett. d, laddove si dice che si intende «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale. Il regolamento si applica a “tutti gli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando forniscono informazioni sugli alimenti” (art.1, par.3). È interessante notare come in questo paragrafo si parli di “alimenti”, tout court, tanto è vero che più oltre si specifica che il regolamento “si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività”, compresi i “servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato”. Le novità del regolamento investono anche gli OSA della ristorazione collettiva. Prima del regolamento, infatti, la precedente disciplina si applicava anche ai prodotti “alimentari destinati a essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense e altre collettività analoghe…”. Ciò significava che tutte le realtà della ristorazione collettiva erano considerate, per quanto riguarda l’etichettatura degli alimenti, al pari del consumatore finale, per cui non avevano obblighi di informazione verso l’effettivo consumatore finale. Ora, invece, siccome tutti gli OSA devono garantire la conformità alla legislazione alimentare, devono anche assumersi obblighi di informazione verso il consumatore finale, soprattutto per quanto riguarda tutta la tematica degli allergeni.