Igiene Alimentare

In mensa o al ristorante, senza intolleranze

Obbligo di evidenziare i possibili allergeni negli alimenti somministrati al consumatore finale

Il 13 dicembre 2014 è entrato in vigore, senza possibilità di deroghe, iI Regolamento n.1169/2011 UE, immediatamente applicabile da tutti gli stati membri senza necessità di recepimento, che rivoluziona il modo di fornire informazioni sui prodotti alimentari al consumatore finale, comportando, per gli operatori, una serie di obblighi informativi specifici in materia di allergeni.

Questa nuova disciplina si applica anche alla ristorazione collettiva oltre che ai prodotti confezionati sul luogo di vendita. Con questo regolamento la Commissione europea ha voluto colmare una carenza informativa sugli allergeni anche in sede di ristorazione collettiva, non più parificata al marzo 2015 consumatore finale, ma diventata soggetto erogatore e responsabile. Tra i motivi che hanno determinato questa estensione del campo di applicazione anche alla ristorazione collettiva ci sono alcuni dati legati a disturbi alimentari. Infatti, da un documento ufficiale  della European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations risulta che il 70% dei casi più gravi di reazioni allergiche avverrebbero in seguito a consumo alimentare fuori casa.

IL BUGIARDINO ANCHE IN MENSA?

Da queste premesse è scaturito l’articolo 44 del regolamento che recita: “Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta: a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico …. o derivato da una sostanza o un prodotto … che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata – è obbligatoria; b) la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi. 2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi … devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione”. Ma come fornire tali informazioni? Se lo stato membro non ha adottato misure legislative specifiche relativamente alle modalità di comunicazione delle informazioni sugli allergeni, tali informazioni devono essere fornite sempre e per iscritto. E, in mancanza di normativa nazionale, come assolvere a questo obbligo resta completamente a carico dell’operatore del settore alimentare.

COME SI COMPORTANO GLI STATI MEMBRI?

Alcuni paesi, come la Grecia e il Regno Unito, hanno posto la questione di una informazione orale. Il Belgio ha stabilito che l’informazione sugli allergeni per gli alimenti non preimballati deve essere apposta in modo da essere chiaramente leggibile “sul supporto fisico o elettronico, nel punto in cui il prodotto è messo in vendita, in modo da essere liberamente e facilmente accessibile prima della conclusione dell’acquisto”. Il Belgio consente il ricorso alla comunicazione verbale, ossia la comunicazione fornita “dal personale addetto o da uno strumento adeguato”, purché siano rispettati alcuni requisiti (fornitura immediata a richiesta del consumatore e prima di terminare l’acquisto; predisposizione di idonea procedura interna, nell’ambito del sistema di autocontrollo; formazione del personale e gratuità dell’accesso alle informazioni). Inoltre, si prevede l’informazione aggiuntiva che avverta il consumatore che la composizione dei prodotti può cambiare di volta in volta. In Irlanda, l’operatore del settore alimentare deve fornire informazioni scritte in merito a eventuali allergeni presenti negli alimenti pubblicizzati, presentati o resi disponibili per la vendita o la fornitura, prima della vendita o della fornitura dell’alimento, in modo evidente e libero, in “un posto non nascosto, così che siano facilmente visibili al consumatore finale o alla collettività”, e presentate in una “grafi a chiara e leggibile, di dimensioni pari o superiori a qualunque altra scritta utilizzata per pubblicizzare, presentare o rendere disponibile il prodotto alimentare, presentate in una grafi a che metta in risalto le informazioni sugli allergeni e che le distingua dal resto delle informazioni fornite per dimensioni dei caratteri, stile o colore dello sfondo, nonché presentate in modo che non vi sia possibilità di confusione rispetto all’alimento cui le informazioni si riferiscono”.

E L’ITALIA?

Dopo settimane di vivaci polemiche sulle modalità di applicazione del regolamento UE 1169/2011 per ciò che attiene all’indicazione degli allergeni al ristorante, il Ministero della Salute ha emanato, in data 6 febbraio 2015, una circolare nella quale spiega quali modalità debbano venire seguite per informare i consumatori. Il chiarimento riguarda gli alimenti venduti sfusi e preincartati, quelli somministrati nei pubblici esercizi, nelle mense ospedaliere aziendali e scolastiche, negli esercizi di catering. L’attenzione è focalizzata sul dovere di indicare la presenza di determinati ingredienti allergenici su ciascuno dei prodotti offerti in vendita o somministrati. Il dovere di fornire informazioni specifiche sulla presenza di allergeni si estende anche a tutti gli alimenti somministrati in bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche e ospedaliere, oltreché nell’ambito del catering. La circolare è rigorosa precisare che – quand’anche le informazioni vengano offerte su richiesta, come pure quando vengano fornite mediante altri strumenti (codici QR, App…) – l’operatore deve comunque poter mettere a disposizione del consumatore un registro degli ingredienti e degli allergeni presenti in ciascuno dei prodotti preparati.

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