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Indicazioni sulla sicurezza per i lavoratori autonomi in cantiere: i 4 rischi principali, la verifica dell’idoneità, i lavori che può fare e le possibili forme di collaborazione con altri lavoratori. Quando è regolare e quando irregolare?
In questi anni in molte attività lavorative il numero di lavoratori autonomi è andato via via aumentando, in particolar modo nei comparti delle costruzioni, dei trasporti e dell’agricoltura.
E se spesso i pericoli a cui tali lavoratori sono esposti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti, il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è tuttavia doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori. Proprio per questi motivi il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – il Decreto Legislativo n. 81/2008 – con l’art. 21 ha esteso la tutela normativa anche ai HYPERLINK “http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-cosa-si-puo-richiedere-al-lavoratore-autonomo-AR-14481/” \o “I quesiti sul decreto 81: cosa si può richiedere al lavoratore autonomo” lavoratori autonomi con l’obbligo di utilizzo di dispositivi personali di protezione e l’impiego di attrezzature sicure e conformi.
Il lavoratore autonomo è colui che ha scelto di lavorare da solo, in modo autonomo e non va confuso con il lavoratore dipendente o con l’impresa. Ad esempio indica che il lavoratore autonomo [art.2222 c.c.- art.89 comma 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008]: “è un artigiano che svolge la propria attività da solo (senza l’aiuto di collaboratori o altri artigiani) si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con gestione a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di chi gli ha affidato il lavoro (committente)”. E dunque il lavoratore autonomo:
• “non è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente;
• non è obbligato ad osservare un orario di lavoro. Il pagamento della prestazione è riferito al valore dell’opera o del servizio e non al tempo impiegato;
• è dotato di partita IVA e stipula con il committente un contratto d’opera, non un contratto di appalto (esclusivo delle imprese)”.
Mentre il lavoratore subordinato (art.2094 c.c.) è “colui che si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direttive del datore di lavoro o di una persona da lui nominata (caposquadra o capo cantiere). Quindi il lavoratore subordinato:
• “è soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
• è obbligato ad osservare un orario di lavoro;
• percepisce una retribuzione fissa e periodica, commisurata al tempo di lavoro”.
Inoltre l’impresa individuale (art.2082 c.c.) “è un’attività economica, con dipendenti, diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È un imprenditore che organizza i beni (locali, macchine, attrezzature, mobili, ecc.) e le persone da lui dipendenti. Stipula con il committente un contratto di appalto (art. 1655 c.c.)”.
Riportiamo alcune indicazioni utili – rivolte direttamente al HYPERLINK “http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-autonomi-imprese-familiari-C-76/nuovo-interpello-sull-idoneita-dei-lavoratori-autonomi-AR-12815/” \o “Nuovo Interpello sull’idoneità dei lavoratori autonomi” lavoratore autonomo – per verificare la sua “idoneità”:
• “fare attenzione alla tipologia dei lavori che vengono affidati: non deve essere tale da richiede l’aiuto di altri lavoratori autonomi e/o altre imprese;
• i lavoratori autonomi non possono svolgere le seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, opere strutturali, opere legate al ciclo del cemento armato, al montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati;
• i lavoratori autonomi possono svolgere le seguenti attività: lavori idraulici, elettrici, pittura interna, posa in opera di rivestimenti, manutenzione di infissi, balaustre, ringhiere, piccoli lavori edili, assicurandosi che possano essere eseguiti da una singola persona;
• i lavoratori autonomi devono dimostrare il possesso e/o disponibilità di macchine e attrezzature ‘consistenti’. Non è sufficiente essere in possesso di minuta attrezzatura: secchi, pale, picconi, martelli, carriole, perché non dimostrano l’esistenza di un’autonoma organizzazione di impresa”.
Un lavoratore autonomo deve inoltre stare attento a non comportarsi come un dipendente.
Ad esempio si comporta come lavoratore dipendente quando:
• “lavora a stretto contatto con i dipendenti della ditta esecutrice;
• svolge le medesime mansioni del personale della ditta esecutrice e osserva lo stesso orario di lavoro;
• riceve direttive di lavoro dal responsabile della ditta esecutrice;
• è sottoposto al potere disciplinare (rimproveri, multe) del titolare della ditta esecutrice;
• la retribuzione è commisurata alle ore di lavoro e non al prodotto finito”.
Si sottolinea che in questo caso “il datore di lavoro che inserisce nell’organizzazione della propria impresa un Lavoratore Autonomo, trattandolo come fosse un suo dipendente, assume nei confronti dell’autonomo gli stessi obblighi che ha verso i propri lavoratori subordinati”.
Presentiamo alcuni esempi di regolarità e irregolarità
La situazione può essere considerata regolare solo:
• “se l’autonomo svolge la propria attività in modo indipendente e con reale autonomia operativa;
• se l’autonomo è temporaneamente assunto dall’impresa esecutrice (ad es. con contratto a tempo determinato) e svolge la propria attività come lavoratore subordinato in modo non prevalente, pur mantenendo l’iscrizione all’albo artigiani;
• se l’esecuzione dell’opera viene suddivisa in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi;
• se il lavoratore autonomo assume gli altri lavoratori autonomi, in questo caso il primo assume la veste di datore di lavoro e gli altri di dipendenti”.
Mentre la situazione è irregolare “se più lavoratori autonomi collaborano per realizzare un’opera poiché costituiscono una società di fatto, in cui un lavoratore autonomo può venire identificato come datore di lavoro degli altri autonomi”.
Concludiamo ricordando che l’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi da parte dell’impresa comporta:
• “nel caso in cui i lavoratori autonomi si comportino come lavoratori subordinati, si applicano all’impresa le sanzioni conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro dipendente;
• Il versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL non versati e dovuti come lavoratori dipendenti;
• sanzioni per illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione (obbligo del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti);
• eventuale allontanamento del lavoratore autonomo fino all’avvenuta regolarizzazione;
• conseguenze a carico del committente”.
E infine l’abuso della qualifica di lavoratore autonomo comporta:
• “la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane nel caso in cui la prestazione di lavoro subordinato avvenga in modo prevalente;
• sanzioni per illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il lavoratore autonomo identificato come datore di lavoro della società che di fatto si è costituita;
• l’eventuale allontanamento dal cantiere dei lavoratori autonomi, collaboratori dell’autonomo identificato come datore di lavoro, fino all’avvenuta regolarizzazione”.