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Il Consiglio di Stato dice NO agli affidamenti in house dei servizi di pulizia

Una “sentenza storica” a parere di Lorenzo Mattioli, Presidente ANIP, perché “tutela il libero mercato e i diritti di tutta la cittadinanza alla qualità e l’economicità dei servizi”. Leggiamo di cosa si tratta.

Si tratta di una grande conquista quella ottenuta con la sentenza del 7 maggio della Terza Sezione del Consiglio di Stato che ha annullato la decisione del TAR Puglia (n. 2986/2014) e, in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato il provvedimento di affidamento in house del servizio di pulizia e sanificazione disposto dalla ASL di Brindisi a favore della società controllata Sanitaservice. Ne è convinto Lorenzo Mattioli, Presidente ANIP – l’Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Sevizi Integrati di Confindustria- che spiega: “è una sentenza che finalmente pone la parola fine ai continui e strumentali tentativi di Enti pubblici e Aziende ospedaliere di eludere le regole di mercato attraverso la costituzione di società in house”.
La sentenza riconosce gli sforzi compiuti da ANIP in questa direzione, stabilendo un traguardo fondamentale per il miglioramento della gestione dei servizi di pulizia. Lo afferma il Presidente Mattioli che precisa: “oramai da anni siamo impegnati nel combattere in tutte le sedi istituzionali e ora anche giudiziarie queste violazioni dei principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, a tutela non solo delle nostre imprese e del mercato, ma anche di tutta la cittadinanza; infatti, questi affidamenti diretti a società appositamente costituite, senza alcuna esperienza operativa, non garantiscono in alcun modo la qualità dei servizi e gravano in maniera anomala sulla finanza pubblica”.
Con questa sentenza è stato accolto il primo motivo di ricorso (assorbiti tutti gli altri) sul quale era intervenuta ad adiuvandum l’ANIP, accogliendo proprio le argomentazioni proposte dall’Associazione e affermando in particolare:

  • che “il tenore del comma 7 [del d.l. n. 95/2012] sembra univoco nell’individuare le procedure concorrenziali come modalità necessaria di acquisizione dei beni e servizi strumentali”;
  • che “l’affidamento diretto ha carattere spiccatamente derogatorio”;
  • che “la circostanza che un affidamento in house non contrasti con le direttive comunitarie non vuol dire che sia contraria all’ordinamento UE una norma nazionale che limiti ulteriormente il ricorso all’affidamento diretto”;
  • che “dunque, la volontà del legislatore era quella di limitare il ricorso alle società pubbliche, tra l’altro escludendolo nel settore dell’acquisizione di beni e servizi strumentali, che non veniva tipologicamente considerato tra le eccezioni”.

Inoltre, ha aggiunto il Consiglio di Stato, “il servizio di pulizia e sanificazione delle strutture è all’evidenza un servizio strumentale reso nei confronti della ASL, e non un servizio di interesse economico generale rivolto agli utenti”, e quindi non c’era alcuna ragione di affidarlo in house, anche perché “la circostanza che tale servizio, coerentemente con la prassi più diffusa, venisse in precedenza reso alla ASL di Brindisi in regime di appalto da parte di operatori commerciali, porta ad escludere la sussistenza di ragioni tali da far ritenere che il servizio non possa proficuamente essere acquisito sul mercato”.
Finalmente con questa sentenza è stato compiuto un passo in avanti nello sforzo di rendere migliore, in termini di qualità del lavoro e legalità del sistema, il settore dei servizi di pulizia: un risultato che farà storia.

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