Igiene Alimentare

Occhio all’etichetta!

L’introduzione della Dichiarazione Nutrizionale sulle confezioni dei prodotti alimentari rappresenta un valore aggiunto alle informazioni disponibili per il consumatore finale, a maggior tutela della sua salute

La salute del consumatore finale è l’obbiettivo di gran parte della Normativa Nazionale e Comunitaria in materia di sicurezza e igiene alimentare. Questo obbiettivo è perseguito in diversi modi lungo l’intera filiera alimentare così da garantire al consumatore finale un prodotto che sia salubre e che risponda a tutti i requisiti igienico-sanitari previsti. Ciò si traduce in una filiera sempre più controllata e una industria alimentare sempre più attenta alle esigenze dei propri clienti. Quello che non è calcolabile, né dall’industria alimentare né dalla legislazione di settore, è come il consumatore sceglierà, consumerà e utilizzerà i prodotti alimentari. A livello domestico, infatti, non vi è alcun obbligo legale da rispettare nella manipolazione degli alimenti ma resta valido il concetto che l’utilizzo e l’osservanza di semplici nozioni di igiene alimentare possono tornare utili anche tra le mura domestiche. È proprio in quest’ottica che le etichette dei prodotti confezionati sono state concepite, cioè come uno strumento indispensabile e una ricca fonte di informazioni inerenti al prodotto stesso.

L’Europa vigila

Nel 2011, infatti, si ha la svolta con la pubblicazione del nuovo Regolamento Europeo sull’etichettatura dei prodotti alimentari: il Reg. UE 1169/2011. Questo si prefigge, tra gli obbiettivi, di rafforzare la tutela e la salvaguardia della salute dei consumatori ma anche di garantire la massima trasparenza nelle operazioni commerciali, la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea e di armonizzare tutta la normativa in materia, andando quindi a modificare tutte le Direttive Europee precedenti e le Normative Nazionali. Il nuovo Regolamento, infatti, contiene tutti gli obblighi e le indicazioni da rispettare per generare etichette alimentari complete di tutte le informazioni necessarie a rendere edotto l’utente al momento dell’acquisto. Non sono poche le novità che il Legislatore introduce e, tra queste, quella della Dichiarazione Nutrizionale forse è quella che ha la maggiore influenza sulle scelte di chi compra alimenti confezionati.

Questa comparirà sulle confezione di tutti i prodotti alimentari confezionati con l’esclusione di alcune tipologie come i prodotti non trasformati; quelli che comprendono un solo ingrediente; sale; spezie; acque (come anche indicato dall’allegato tecnico V).

Ancora un anno

Tra gli scopi del Regolamento c’è quello di rendere il consumatore più conscio dei suoi acquisti, in modo che possa scegliere consapevolmente quello che più si addice al proprio stile di vita e al raggiungimento del miglior stato di salute possibile. È così, quindi, che l’etichetta degli alimenti confezionati diventa il supporto essenziale per informare il consumatore e aiutarlo ad adottare scelte consapevoli.

Il Regolamento propone che l’etichettatura sia chiara, precisa e facilmente comprensibile in modo da non indurre in errore o confondere chi si trova a leggerla. A questo bisogna, poi, aggiungere l’interesse sempre crescente che il grande pubblico dimostra nei confronti dell’alimentazione e del raggiungimento, tramite questa, di un buono stato di salute, tanto che spesso diventa anche il principale fattore di scelta al momento di fare la spesa. A partire da dicembre 2016, la Dichiarazione Nutrizionale verrà inserita tra le indicazioni che obbligatoriamente devono trovarsi nelle etichette dei prodotti alimentari confezionati, insieme a:

denominazione dell’alimento;

• elenco degli ingredienti;

• allergeni;

• quantità netta;

• quantità di alcuni ingredienti;

• termine minimo di conservazione o data di scadenza;

• condizioni particolari di impiego e di conservazione;

• indicazioni dell’operatore del settore alimentare responsabile dell’alimento;

• paese d’origine;

• istruzioni d’uso;

• titolo alcolometrico (per le bevande).

Fino a quella data, l’indicazione della Dichiarazione Nutrizionale in etichetta resta su base volontaria, ma dovrà comunque attenersi ai parametri indicati dal Regolamento, in particolare a quanto riportato negli articoli da 29 a 35.

La Dichiarazione Nutrizionale

L’articolo 30 definisce quali informazioni la Dichiarazione deve contenere obbligatoriamente e secondo quale ordine devono essere esposte. Questo elenco viene anche riproposto nell’allegato XV, in cui vengono specificate le unità di misura con cui i valori devono essere indicati. Tutti i prodotti confezionati (esclusi quelli dell’all.V), quindi, presenteranno una Dichiarazione Nutrizionale che riporterà obbligatoriamente, e in quest’ordine, le indicazioni di:

• valore energetico;

• quantità di grassi;

• acidi grassi saturi;

• carboidrati;

• zuccheri;

• proteine e sale.

Linguaggio chiaro

Il Legislatore non a caso ha scelto di inserire l’indicazione specifica di “sale” (notoriamente nocivo per la salute se consumato in eccesso) in quanto facilmente identificabile da tutti i consumatori, piuttosto che utilizzare l’indicazione di “sodio”, termine meno diffuso tra le persone che non sono “addette ai lavori”. Questa scelta si allinea perfettamente con l’esigenza primaria di fornire le basi per effettuare scelte consapevoli, assicurando a tutti una facile comprensione delle informazioni.

A una prima analisi, questa modalità di espressione potrebbe risultare svantaggiosa per i produttori stessi, in quanto mette in evidenza le caratteristiche nutrizionali più sfavorevoli, come l’apporto calorico e quello di grassi, ma anche in questo caso la scelta non è casuale, bensì strettamente collegata all’intenzione di voler ridurre scelte alimentari non corrette e impattanti negativamente sulla salute pubblica.

La Dichiarazione Nutrizionale può, poi, contenere informazioni addizionali che il produttore su base volontaria può scegliere di inserire, come:

• l’indicazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi;

• gli acidi grassi polinsaturi;

• i polioli;

• l’amido;

• le fibre;

• i sali minerali e le vitamine (se presenti in quantità significative e secondo quanto riportato dall’allegato XIII).

Anche la grafica della Dichiarazione Nutrizionale segue le direttive del Reg. UE 1169/2011: secondo l’art. 34, deve infatti apparire in forma tabulare e utilizzare le unità di misura riportate nell’allegato tecnico XV. C’è poi la possibilità di ripetere alcune indicazioni, come il valore energetico oppure il valore energetico con la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e sale, purché vengano posizionate nel campo visivo principale della confezione dell’alimento, dove per “campo visivo principale” si intende il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette di individuare immediatamente le informazioni più importanti.

Valore energetico e nutrienti

Chiaramente il contenuto della Dichiarazione Nutrizionale deve essere veritiero, corretto e basato su solide conoscenze scientifiche. Per questo il Regolamento (art.31) stabilisce che il valore energetico debba essere calcolato tramite metodo matematico, utilizzando i coefficienti di conversione contenuti nell’allegato XIV, mentre i valori medi dei singoli nutrienti devono essere ricavati o dall’analisi dell’alimento in laboratorio effettuata dal fabbricante, o dal calcolo effettuato a partire dai valori medi noti relativi agli ingredienti utilizzati, oppure dal calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e scientificamente accettati (approccio data-based). Qualunque sia la fonte, il valore energetico e le quantità dei vari nutrienti indicati nella Dichiarazione Nutrizionale devono essere espresse sulla confezione dell’alimento per 100g o 100ml di prodotto, con la possibilità di indicarle anche come percentuali delle Assunzioni di Riferimento (AR) fissate nell’allegato tecnico XIII, purchè venga aggiunta la dicitura supplementare: “Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/ 2000kcal)”. Il Regolamento però permette al produttore di esprimere il valore energetico e le quantità dei nutrienti anche per porzione o unità di vendita del prodotto (art.33). Se viene scelta questa forma di espressione, nella Dichiarazione Nutrizionale dovrà essere indicata l’entità della porzione e il numero delle porzioni presenti nelle confezioni. In ultimo l’art. 35 fornisce al produttore la possibilità di utilizzare forme di espressione e presentazione supplementari utilizzando forme o simboli grafici oltre a parole e numeri purché non creino confusione ma piuttosto siano volti a facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto.

Risulta chiaro quindi come l’introduzione nella normativa di settore di una sezione completamente dedicata alla Dichiarazione Nutrizionale possa fare in modo che tutti gli Stati Membri siano allineati e armonizzati in linea di principio nel fornire lo stesso tipo di informazioni e con le stesse modalità a tutti i consumatori europei, in modo da evitare informazioni non corrette, non esaustive e magari poco chiare e fuorvianti, scongiurando ripercussioni anche serie sulla salute dell’utenza finale.

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