Igiene e Ambiente - Disinfestazione

Pest control nell’industria alimentare

Come impostare un’adeguata programmazione del Pest control nell’industria alimentare per prevenire processi civili e penali. A questo tema è stato dedicato un corso che ha fornito le linee guida di un argomento molto complesso

Il 29 e 30 settembre presso l’Atahotel di Milano si è tenuto un corso sui problemi igienico sanitari della filiera alimentare promosso dall’Istituto Internazionale di Ricerca affrontati da quattro punti di vista.

Il primo, era quello strettamente giuridico a cura degli avvocati Neva Monari e Teodora Uva (tema di questa nota); il secondo, indagava gli aspetti ispettivi dell’ASL di Milano a cura di Emiliano Barlocchi; il terzo, tenuto dal direttore assicurazione qualità Nicola Cilento, indagava un caso pratico e il quarto, esposto da Graziano Dassi riassumeva le problematiche della disinfestazione a tutto tondo. Una cosa che mi ha colpito è stata la complessità del quadro normativo di riferimento:

• Reg. CE 178/2002

• Reg. CE 852/2004

• Reg. CE 853/2004

• Reg. CE 882/2004

• Legge 283/1962 art 5 lett. d)

• Codice penale

• + standard volontari

I punti salienti, a parer mio, sono che gli operatori del settore alimentare primario devono: “evitare, per quanto possibile, la contaminazione da parte animale e altri insetti nocivi e utilizzare i prodotti fitosanitari e biocidi, come previsto dalla normativa pertinente”.

Inoltre gli audit di buone prassi igieniche verificano il costante rispetto delle procedure degli operatori del settore alimentare per quanto riguarda almeno (quell’almeno sarebbe da sottolineare):

Reg. CE 854/2004, art. 4, punto 4, lett. f

a) Controlli sull’informazione in materia di catena alimentare

b) Concezione e manutenzione dei locali e delle attrezzature

c) Igiene preoperativa, operativa e postoperativa

d) Igiene del personale

e) Formazione in materia di igiene e procedure di lavoro (formazione e non informazione)

f) Lotta contro i parassiti (suppongo che il termine parassiti sia omnicomprensivo)

g) Qualità delle acque

h) Controllo della temperatura (direi delle temperature)

i) Controlli sui prodotti alimentari che entrano ed escono dallo stabilimento e la documentazione di accompagnamento

L’esposizione continua indagando gli aspetti sanzionatori amministrativi di cui all’articolo 6 comma 4, 5, 7 e 8 del D.lgs 193/2007 che vanno, ad esempio, dai 250 a 3.000 euro per gli operatori del settore alimentare che non rispettano i requisiti generali in materia di igiene (vedi parte A dell’allegato II dei regolamenti CE 852 e 853 del 2004. (Domanda: ma le sanzioni potrebbero essere estese anche ai tecnici disinfestatori che con il loro operato contravvenissero a quanto richiesto?).

Ora si passa al reg. CE 178/2002 art. 14 sulle definizioni degli alimenti a rischio che sono tali se dannosi per la nostra salute e inadatti al consumo umano, da cui la necessità di “ritiro” (provvedimento atto a impedire la distribuzione del prodotto) o al “richiamo” (misura che implica addirittura la merce già venduta e quindi in possesso del consumatore).

A questo punto gli autori richiamano il concetto di “allertare” (che ha notevoli interconnessioni con le pratiche di monitoraggio) ponendo la domanda se l’allertare sia un sistema di comunicazione che possa coinvolgere delle responsabilità sia di carattere penale sia amministrativa. La questione è importante e dovrebbe farci riflettere sulle clausole contrattuali dei nostri servizi di monitoraggio.

La relazione continua entrando nella sfera del codice penale. Il titolo è: elemento psicologico del reato. Essendo materia che non permette leggerezze mi limito a riportare, alla lettera, quanto esposto riguardo il dolo e la colpa dolosa.

Art. 43 c.p.: “il delitto è doloso o secondo l’intenzione quando l’evento dannoso o pericoloso… è dall’agente preveduto o voluto come conseguenza della propria azione od omissione;” (mi sentirei di escludere che nel nostro lavoro ci siano episodi dolosi).

Sempre art. 43 c.p.: “il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento anche se preveduto non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. (almeno per quanto concerne l’imprudenza direi che qualche riflessione sarebbe il caso di farla).

IMPORTANTE: quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questa stabilita (consapevole di fare un’affermazione degna dell’apprendista stregone direi che in alcuni contratti il dubbio dell’incauto acquisto e del millantato credito potrebbero sussistere).

Avviandosi verso la conclusione le slide propongono la responsabilità civile riassumendola in due punti:

• Responsabilità contrattuale verso il cliente;

• Responsabilità extracontrattuale verso il consumatore.

L’aspetto del come redigere il contratto ha suscitato notevole interesse tanto che, il giorno dopo, l’argomento è stato riproposto con l’intento di poter disporre di un contratto standard. Certo la cosa semplificherebbe non di poco i rapporti cliente e fornitore dei servizi ma, fatto salvo i requisiti generali, la cosa non mi pare attuabile e gli stessi relatori si sono espressi in tal senso.

La conclusione dell’intervento riporta alcuni articoli del Codice del consumo in particolare l’art. 114: responsabilità del produttore, art. 118: esclusione della responsabilità e art. 121: pluralità di responsabili. Inoltre si fa cenno ad alcune sentenze della Cassazione, raggruppate sotto il capitolo giurisprudenza. Che non potendo essere riassunte, data la delicatezza dell’argomento dovrete leggere richiedendo gli atti.

Merita invece attenzione l’ultima slide che riporto integralmente:

ATTENZIONE AI TEMPI (immagino di reclusione)

• 3 ANNI PER CODICE DEL CONSUMO

• 5 ANNI PER RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALI

• 10 ANNI PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

In effetti quanto esposto dagli avvocati e da me riassunti sottolinea la complessità giuridica che sottintende tutto ciò che la filiera alimentare comporta servizi di Pest Control compresi. Il che dovrebbe indurre prudenza nel sottoscrivere i nostri contratti sia dal punto di vista tecnico sia nella valutazione economica del nostro lavoro.

I rischi sono notevoli e vale la pena di approfondire con il committente cosa offriamo verificando con attenzione che coincida con quanto ci viene richiesto. In modo che le responsabilità siano chiaramente definite.

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