Cosa richiede il D.P.R. 177/11 sulla qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati? Quando e a chi si applica la norma?
Qualunque attività comporta rischi propri legati alla natura delle operazioni da svolgere e delle sostanze impiegate. In alcuni casi, però, le stesse attività svolte in condizioni ambientali diverse comportano rischi fondamentalmente diversi.
A semplice titolo esemplificativo, fanno parte degli ambienti confinati o sospetti di inquinamento: vasche, silos, camini, pozzi, cunicoli, canalizzazioni, fogne, serbatoi, condutture, stive, intercapedini, cisterne, autobotti, camere di combustioni, reattori dell’industria chimica.
Diverse sono le tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente confinato:
• Per mancanza di ossigeno (Asfissia) o per eccesso di ossigeno
• Per inalazione o per contatto con sostanze pericolose – gas, vapori, fumi – (Intossicazione)
• Per presenza di gas/vapori infiammabili (Esplosione o incendio)
• Per contatto con parti a temperatura troppo alta o troppo bassa (Ustioni)
Rischi diversi, causati da caduta dall’alto, urti, contatti con parti taglienti, schiacciamenti, scivolamenti, seppellimenti, annegamenti, esposizione ad agenti biologici, contatti con tensione elettrica, intrappolamento, stati emotivi legati ad ambienti chiusi e stretti, ecc.
In tali ambienti di lavoro, anche un semplice malore, un infortunio di lieve entità può avere complicazioni aggiuntive proprio per la difficoltà a prestare l’adeguato soccorso all’infortunato. Chi è chiamato ad operare in tali ambienti dovrà pertanto possedere maggiori capacità professionali in quanto sarà esposto sia ai rischi specifici connaturati alla mansione sia a quelli aggiuntivi derivanti dall’operare in un ambiente confinato.
E’ proprio quanto richiede il D.P.R. 177/11, norma di recente emanazione su indicazioni della Comunità Europea, sulla qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Normativa di riferimento
Non è facile orientarsi nell’attuale assetto normativo quando si parla di ambienti confinati. Infatti non esiste un’unica norma che elenchi quali siano i luoghi di lavoro confinati né che comprenda tutti gli obblighi di chi si trova ad operare in tali realtà. Piuttosto occorre fare una valutazione delle caratteristiche dell’ambiente, delle sue specifiche geometriche e di aereazione, dell’uso che ne viene fatto e di quelli fatti in precedenza, delle eventuali sostanze che contiene. In generale possiamo dire che le norme che regolamentano la materia appartengono a due tipologie diverse: Norme di legge (DPR 177 del 14/9/2011; D.Lgs 81/08, art. 66, art. 121 e All. IV, punto 3) e norme tecniche (standard di riferimento, linee guida e procedure).
In ogni caso, c’è una comune linea di interpretazione che riguarda i seguenti aspetti:
UNO SPAZIO CONFINATO
• È un ambiente con aperture di ingresso uscita limitate
• Non è un ambiente di lavoro usuale
• Potrebbe contenere un’atmosfera pericolosa
• Ha una sfavorevole ventilazione naturale
• Potrebbe contenere sostanze inquinanti
• Presenta rischi di sprofondamento/seppellimento
• Presenta una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento del lavoratore
• Potrebbe comportare, per l’attività svolta, grave rischio per la salute.
Prima di consentire l’accesso di lavoratori in un ambiente confinato “è necessario valutarne i rischi al fine di determinare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In linea generale la migliore misura di prevenzione è quella di cercare soluzioni alternative effettuando, se possibile, le operazioni di manutenzione, bonifica, ispezione, evitando l’ingresso dei lavoratori nell’ambiente confinato, anche con l’aiuto della tecnologia disponibile sul mercato.
Ad esempio ricorrendo all’ausilio di telecamere, attrezzature robotizzate, sostituzione del componente, ecc.
Qualora ciò non sia possibile è necessario acquisire tutte le informazioni occorrenti sulle caratteristiche dell’ambiente confinato (ad es. sostanze presenti, utilizzi precedenti, dimensioni e configurazione dei luoghi, collegamenti con altri spazi) e delle attività da effettuare tenendo presente che questi spazi possono essere opportunamente progettati o modificati. Poiché però può capitare che non ci siano alternative e che si debba comunque operare all’interno di spazi confinati occorre ricordare che, poiché in tali contesti i rischi sono particolari, non tutte le imprese o lavoratori autonomi possono eseguirla, ma devono essere in possesso di particolari requisiti tali da risultare “qualificati”. La qualificazione delle imprese è una previsione già inserita nell’art. 6 c. 8 lettera g) e nell’art. 27 del D. L.gs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), attraverso l’emanazione di appositi Regolamenti. Lo scopo è quello di fare una selezione delle imprese più “virtuose” e pertanto in grado di operare non solo con competenza e professionalità ma soprattutto in sicurezza.
Infatti il D.P.R. 177/11, in vigore dal 23 Novembre 2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” da tutta una serie di indicazioni e parametri che le aziende e i lavoratori autonomi debbono possedere per poter operare in questo settore.
Quando si applica la norma?
Il Decreto si applica ogni qual volta ci si trova ad operare in ambienti “sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo”.
Vale a dire in tutti quei casi (ad es. silos, cunicoli, pozzi, serbatoi, stive, tubazioni, cabine, pozzetti, cisterne, vasche, ecc.) che, per le caratteristiche sopra indicate, ricadono nella categoria di spazio confinato o sospetto di inquinamento.
Proprio perché non esiste un elenco esaustivo di cosa sia e cosa non sia ambiente confinato, anche perché può diventarlo nel corso delle lavorazioni, laddove tale situazione non è evidente, è importante che prima di svolgere il lavoro, venga effettuata una attenta valutazione dei rischi mirata a stabilire se siamo o meno in presenza di attività in ambiente confinato, basandosi su alcuni parametri quali l’analisi delle caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta l’attività e dalle modalità di esecuzione.
A chi si applica la norma?
La norma si applica sia a chiunque si trovi ad operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sia direttamente con proprio personale sia a chi esegue tali lavori in appalto (e relativi subappalti), compresi i lavoratori autonomi.
Nel caso delle imprese che esternalizzano tali lavorazioni restano comunque in capo al committente alcuni specifici obblighi.
Un utile strumento per meglio capire come operare negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è rappresentato dal “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati approvato dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012”.
Enclosed environments: what are the risks?
Before allowing workers to enter an enclosed environment, all the risks must be assessed in order to establish the prevention and protection measures that guarantee the health and safety of the workers
Every activity poses risks related to the nature of the operations to be performed and the substances used. In some cases, however, the same activities performed under different environmental conditions may pose fundamentally different risks. Purely for purposes of example, the following are all considered either enclosed areas or areas of suspected contamination: bins, silos, smokestacks, wells, tunnels, air ducts, sewers, tanks, pipelines, boat holds, air chambers, cisterns, tankers, combustion chambers, and chemical industry reactors.
Various types of risk can arise in enclosed areas:
• through lack of oxygen (Asphyxia) or excess oxygen
• through inhalation of or contact with harmful substances – gases, vapors, fumes – (Intoxication)
• through the presence of flammable gas/vapors (Explosion or Fire)
• through contact with parts at excessively high or low temperatures (Burns).
In these workplaces, even a simple malaise or a slight injury can have extra complications due to the difficulty of providing the injured person with the right medical attention.
People required to work under conditions like these must be in possession of superior professional skills because they are exposed to specific risks posed both by their tasks and those posed by working in a confined area.
This is specified by D.P.R. [Decree of the President of the Italian Republic] 177/11, a regulation recently issued on the basis of European Union indications governing the qualifications of the companies and self-employed working in enclosed areas or those suspected of being contaminated.
Whenever it is not entirely clear what is and what is not an enclosed area, also because an areas can be transformed into one even during the work process, it is important that a careful risk assessment focused on establishing whether work in an enclosed area is involved or not be conducted before the work begins, basing such decision on a number of parameters, such as an analysis of the characteristics of the places in which activity is performed and the execution methods required.
To whom is the regulation applied?
The regulation is applied to anyone who works in enclosed areas or those suspected of being contaminated areas, whether directly to the company working directly with its own personnel, whether to contractors, or sub-contractors, including self-employed. A number of specific responsibilities remain with companies that outsource such works.