Entro il 2020 sarà obbligatorio per le PA inserire nei bandi di gara, anche per i servizi di pulizia, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 7/06/2016 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 (Vedi BOX), con il quale viene disciplinato l’incremento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Com’è ormai noto a tutti, i CAM sono specifici strumenti operativi emanati nel corso di questi anni allo scopo di adeguarsi alle previsioni del Piano d’Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici (PAN GPP ex D.lgs. 135/08 come modificato dal DM 10 aprile 2013).
Con questo decreto l’Italia, entro il 2020, potrebbe arrivare a implementare un sistema di Public Procurement integralmente conformato a valutazioni di sostenibilità ambientale.
Il documento del 24 maggio prende in considerazione:
1) i servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
2) i servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
3) i servizi di gestione dei rifiuti urbani;
4) le forniture di articoli di arredo urbano;
5) le forniture di carta in risme e carta grafica;
per i quali l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” relative ai Criteri Ambientali Minimi si applica con nuove percentuali e tempistiche:
• il 62% dal 1° gennaio 2017;
• il 71% dal 1° gennaio 2018;
• l’84% dal 1° gennaio 2019;
• il 100% dal 1° gennaio 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 restano confermate le attuali disposizioni previste dal Nuovo Codice degli Appalti, articolo 34, comma 3 (le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi) e la possibilità di incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal decreto.
Il decreto fa seguito a una serie di provvedimenti già adottati che, nel nostro Paese, vanno verso il perseguimento di una politica ambientale virtuosa.
In primo luogo, la Camera, con la legge di stabilità 28/12/2015, n. 221, ha approvato in via definitiva il “Collegato ambientale” contenente “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, in cui è stata introdotta la novità sostanziale dell’obbligatorietà, per le pubbliche amministrazioni e per le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, attraverso l’inserimento nei documenti di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali sui CAM (Criteri Minimi Ambientali), adottati in attuazione del Piano di Azione Nazionale (PAN-GPP).
In secondo luogo, è stato emanato il Codice dei Contratti (Dlgs n. 50/2016), che all’articolo 71 prescrive che i bandi contengano “obbligatoriamente i criteri minimi ambientali di cui all’art. 34”. (vedi Box).
Le stazioni appaltanti, in virtù proprio di questo articolo, hanno l’obbligo di motivare espressamente nel caso in cui dovessero derogare rispetto al bando tipo.
Prima della emanazione del decreto di incremento delle percentuali, la norma prevedeva, per le categorie di servizi (come quello del cleaning) e dei prodotti interessati da tali incrementi l’applicazione dei CAM, per almeno il 50% del valore.
Questo provvedimento che innalza le percentuali si inserisce in un quadro normativo in cui convergono norme e disposizioni già in vigore, le nuove norme previste dal nuovo codice, i recenti provvedimenti : un insieme di regolamentazioni che spaziano dalla tutela dell’ambiente, alle regole sull’efficienza energetica, dalle norme esistenti sulle certificazioni di prodotto e di processo, sull’ecodesign, e sui prodotti che usano o consumano energia, alle tematiche relative all’impronta di carbonio, e, ambientale del prodotto, introdotte dalle recenti disposizioni comunitarie e nazionali.
“Melius abundare quam deficere” recita la saggezza degli antichi, ma a volte – è sempre la saggezza popolare – “il troppo stroppia” e, nello specifico, c’è latente il rischio di ambigua interpretazione, nonostante l’emanazione, da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di linee guida sull’aggiudicazione degli appalti, che obbligano le stazioni appaltanti a valutare l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, recitando, tra l’altro, testualmente:
“L’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
– è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto, nell’ambito dei quali possono rientrare la qualità, il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), il costo di utilizzazione e manutenzione, la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alle attività dell’azienda, il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica, le condizioni di consegna (elencati nel comma 6 dell’articolo 95 del Codice);
– è valutata tenendo conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) prevedendo l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste da tali criteri”.
E, nell’ultima versione di queste linee guida, viene ulteriormente specificato che:
“I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell’ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo”.
Resta tuttavia il dato positivo che l’emanazione del decreto testimonia la volontà dell’Italia di accelerare il percorso verso l’adozione della cosiddetta economia circolare, con un approccio pionieristico rispetto agli altri Stati Membri ed alla stessa Commissione europea, che ad oggi si limita ad includere il GPP tra le azioni volontarie delle PA.
Decreto 24 maggio 201: “Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127, dell’art. 1, che indicano, rispettivamente, i criteri per l’adozione, con apposito “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (di seguito PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, di misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione, e le categorie merceologiche per le quali devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal medesimo PAN GPP;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell’11 aprile 2008, recante approvazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e, in particolare, l’art. 2 che disciplina l’adozione dei “Criteri ambientali minimi”;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 34, commi 1 e 2, che disciplina l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”, prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscano agli obiettivi ambientali previsti dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d’asta;
Visto che ai sensi dell’art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
Ritenuto di stabilire un incremento progressivo dell’attuale percentuale del 50% del valore a base
d’asta a cui è riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, per gli affidamenti di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde pubblico e di forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti
urbani, di forniture di articoli
di arredo urbano, di forniture di carta in risme e carta grafica, in considerazione dei benefici ambientali, del contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturità del settore produttivo pertinenti;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l’84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono
comunque tenute a rispettare
almeno la percentuale del 50%
del valore a base d’asta a cui
è riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
5. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Nuovo Codice degli Appalti
Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto all’ articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all’articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all’articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l’obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d’asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2.
Art. 71. Bandi di gara
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 72. Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.