Ulteriore passo in avanti nel documento che definisce i criteri ambientali minimi nel servizio di sanificazione delle strutture sanitarie coniugandoli con il livello di igiene appropriato alla specifica destinazione
Con l’approvazione dell’incremento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è obbligatorio applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) continua il percorso del nostro paese verso una politica di sostenibilità ambientale che dovrebbe trovare la sua completa attuazione entro il 2020.
Il documento del 24 maggio 2016 riguarda, tra l’altro, l’affidamento dei servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie.
Va quindi a completare l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi da parte delle stazioni appaltanti, che sono tenute a introdurre nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali e a tenere conto dei criteri ambientali “premianti”, come valutazione e l’aggiudicazione delle offerte.
L’obbligo, perché tale è, coinvolge anche, e soprattutto, le strutture sanitarie nel momento in cui debbano indire gare d’appalto per l’affidamento del servizio di sanificazione e per le forniture di prodotti per l’igiene. E a tal proposito è stato recentemente licenziata l’ultima versione del documento relativo, in costante fase di revisione e miglioramento, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, coerente con le indicazioni europee, come da COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e da COM (2011) 571 “Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”.
L’ambito di applicazione del documento è il servizio di “sanificazione”, reso sia in strutture sanitarie, sia in edifici e locali come ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati e definisce i criteri ambientali individuati per le diverse fasi della procedura di gara che consentono di migliorare dal punto di vista ambientale il servizio, tenendo conto di assicurare il livello di igiene appropriato alla destinazione cui si riferisce.
L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d’appalto sarà monitorata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia per riferire alla Commissione Europea sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti pubblici, sia per quantificare, laddove possibile, i principali impatti ambientali risparmiati.
Criteri nuovi
Nel documento, il concetto di sostenibilità ambientale si coniuga con la novità, introdotta dal Nuovo Codice degli Appalti, di puntare, nella valutazione per l’aggiudicazione dell’appalto, sull’offerta “economicamente più vantaggiosa”, e, in quest’ottica, dovrà essere dato maggiore rilievo alle caratteristiche qualitative, specie quelle ambientali. In parole povere, viene svalutata l’aggiudicazione al “prezzo più basso” (anche se rimane una delle possibilità con cui selezionare le offerte), mentre viene istituita una nuova modalità di aggiudicazione, quella ai “costi del ciclo di vita”.
Come viene evidenziato, negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono più esposti al rischio di contrarre infezioni per vari motivi:
1. aumentata suscettibilità da depressione del sistema immunitario,
2. maggiore vulnerabilità a seguito, ad esempio di procedure invasive,
3. sostenuta circolazione di microrganismi, anche multiresistenti agli antibiotici,
4. maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attività.
Per questo motivo, rispetto al documento di Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia resi in ambienti “ordinari”, in questo sono state aggiunte considerazioni sulla qualità del servizio, elementi supplementari relativi alla formazione del personale addetto al servizio di sanificazione e, soprattutto, non sono state effettuate restrizioni in merito alle sostanze chimiche dei disinfettanti. Ovviamente, anche in ambito assistenziale è opportuno evitare l’abuso dei prodotti disinfettanti e utilizzare i più aggressivi solo quando strettamente necessario, anche al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze; ciò può essere raggiunto tramite l’utilizzo di protocolli appropriati.
Inoltre, è stato inserito un criterio relativo all’uso di panni e frange di lavaggio in microfibra, introdotto in quanto, come evidenziato da uno studio dell’Università di California, la microfibra consente di diminuire gli impatti ambientali, in termini di riduzione di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro e di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro. Le frange di lavaggio in microfibra sono più leggere dei panni tradizionali, richiedendo minori quantità di soluzione detergente e riducendo il ripetuto sollevamento di pesanti secchi d’acqua.
Altri requisiti ambientali riguardano il contenuto di plastica riciclata prescritto per i secchi in plastica e per gli imballaggi primari dei detergenti-
Doverose premesse
Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata è essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane sulle superfici interferisce con l’efficacia dei processi di disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza l’efficacia del processo di disinfezione, così come il tipo e il livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e pH del germicida, il tempo di esposizione al germicida, la natura fisica del substrato (ad esempio, presenza di fessure, cerniere, lumen…), la presenza di biofilm.
Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici è fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da Clostridium difficile. Nell’Unione Europea si stima che 4,1 milioni di persone siano colpite ogni anno da ICA con 37.000 decessi. In Italia, secondo l’indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo European Centre for Desease Prevention and Control, il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA, con un conseguente forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi. Si stima che il 30% delle ICA sia evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra cui quelle volte a garantire un adeguato livello di igiene.
Nel merito dei Criteri Ambientali
Nel documento è indicato che occorre specificare che l’affidamento del servizio di sanificazione deve essere a ridotto impatto ambientale, in conformità con i decreti del Ministero dell’Ambiente.
Per quanto riguarda la selezione dei candidati, gli offerenti devono dimostrare la propria capacità di applicare sia misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del servizio in modo da arrecare il minore impatto ambientale, sia misure di gestione della qualità. Determinanti sono la registrazione EMAS, la certificazione ISO-14001 e la certificazione ISO 9001. Vengono però accettate altre prove documentali, se dimostrano l’equivalenza delle misure di gestione ambientale e della qualità.
Ma determinanti sono, nella definizione del bando di gara, le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” relative ai Criteri Ambientali Minimi che hanno nuove percentuali e tempistiche:
• il 62% dal 1° gennaio 2017;
• il 71% dal 1° gennaio 2018;
• l’84% dal 1° gennaio 2019;
• il 100% dal 1° gennaio 2020.
Entrando nel merito delle specifiche tecniche, il documento indica le caratteristiche relative ai detergenti da utilizzare sia nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari, anche superconcentrati), sia nelle pulizie straordinarie (cere, deceranti, decappanti eccetera).
Detergenti per pulizie ordinarie
I prodotti detergenti da utilizzare nelle pulizie ordinarie dovrebbero essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel Europeo. È però possibile che l’impresa di pulizie possa utilizzare anche prodotti privi di etichettatura Ecolabel, ma in questo caso i detergenti devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi individuati al punto 5.1 “Specifiche tecniche per i prodotti detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie” (vedi BOX).
Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie
La categoria di prodotti detergenti utilizzati per le pulizie straordinarie comprende, in via esemplificativa, le cere, i deceranti, i decappanti, i detersolventi, le cere metallizzate, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti.
Tali prodotti, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, debbono essere conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al punto 5.2 “Specifiche tecniche dei prodotti detergenti per impieghi specifici”.
Specifiche tecniche premianti
Per raggiungere l’obiettivo di contenere i consumi energetici e altri impatti ambientali legati all’impiego di sostanze pericolose, alla produzione dei rifiuti, ai consumi idrici e alle emissioni acustiche, nel servizio offerto, il documento precisa che sarà assegnato un punteggio agli offerenti che si impegneranno in tal senso, elaborando un “Piano per la gestione della qualità del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie”, in cui vengano specificate le azioni adottate.
Piano di gestione ambientale
Nel piano di gestione ambientale dovranno essere inserite almeno le seguenti informazioni:
• l’elenco dei macchinari e delle apparecchiature elettriche (tipologie, marca e modelli e potenza (kW), il livello di rumorosità) che si intendono utilizzare per le operazioni di pulizia e/o disinfezione, con indicazione di tempi di utilizzo al mese per 1mq “tipo” ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative (aree di rischio clinico), per il calcolo del consumo energetico. Per quanto riguarda le macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), nella relazione debbono essere indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri; possono essere altresì indicati quali eventuali altri impatti ambientali possono essere risparmiati dall’impiego di uno specifico macchinario se lo stesso consente di procrastinare altre operazioni di pulizia;
• le modalità con le quali si intendono realizzare i percorsi formativi e di aggiornamento professionale con i contenuti descritti nella relativa clausola contrattuale, in termini di ore di formazione previste (oltre a quelle minime ivi previste), le modalità di verifica delle conoscenze acquisite, la qualificazione dei docenti, le caratteristiche del materiale didattico, gli argomenti trattati ai fini dell’ampliamento delle competenze del personale impiegato;
• se si utilizzeranno sistemi e tecnologie atte al mantenimento della qualità delle prestazioni dei macchinari e delle attrezzature, con la conseguente riduzione della variabilità dovuta all’utilizzo e quindi riduzione degli sprechi dati dall’errore umano (es. sistemi di dosaggio, anche se esterni alla macchina; controlli del flusso delle soluzioni; sistemi di preimpostazione dei parametri di funzionamento; soluzioni di manutenzione programmata ecc.)
• le eventuali ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici, idrici, o la produzione dei rifiuti (per esempio le indicazioni all’uopo dettate per il personale)
• i sistemi di dosaggio e/o le tecniche di pulizia e/o le procedure finalizzate al minor consumo di sostanze chimiche e risorse idriche a cui si atterrà nel corso dell’esecuzione contrattuale
• le eventuali azioni che verranno adottate per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio facendo riferimento all’intero ciclo di vita dei prodotti utilizzati.
Piano di gestione della qualità
In sede di offerta tecnica saranno valutati, al fine di assegnare punteggi tecnici utili all’aggiudicazione della gara, i piani di gestione della qualità specifici per i servizi di sanificazione degli ambienti ospedalieri e assimilati, finalizzati a garantire l’efficacia del servizio, ovvero adeguati livelli di igiene e di qualità microbiologica. A tal fine dovrà presentato un piano per l’igiene, contenente almeno:
• la descrizione delle operazioni (metodi, frequenze) che l’offerente eseguirà sulle varie superfici, distinguendole in base ai livelli di rischio di contrarre infezioni ed, eventualmente, in base alle caratteristiche delle superfici e dei relativi materiali;
• l’indicazione di quali sistemi e procedure, anche in termini di metodologie e strumenti di misura, adotta per il controllo delle prestazioni e del livello di qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit;
• le misure correttive che attua per la non conformità di processo/risultato;
• la descrizione della formazione all’uopo impartita al personale impiegato.
I punteggi saranno assegnati in base all’accuratezza del piano e all’adeguatezza dei contenuti.
Questi i punti salienti del documento che definisce i CAM per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. Forse non sarà la stesura definitiva, ma ci siamo molto vicini.
Salute dell’ambiente che si sposa alla salute dei pazienti: un buon matrimonio.
5.1 Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre
Se i prodotti utilizzati non sono in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel, i detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie e, in particolare i “detergenti multiuso” […], i “detergenti per finestre” […], i “detergenti per servizi sanitari” […] anche “superconcentrati” ovvero con almeno il 15% di sostanza attiva per i detergenti pronti all’uso e con almeno il 30% per quelli da diluire, devono essere almeno conformi ai criteri nel seguito elencati:
Classificazioni non ammesse
I detergenti utilizzati non devono essere classificati né etichettati a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP – Classification, labelling and packaging), nè devono contenere ingredienti classificati come tali.
Biodegradabilità dei tensioattivi
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.
[…]Sostanze biocide nei detergenti
Il prodotto detergente può contenere solo biocidi che esercitano un’azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. […]
Fragranze e coloranti
I prodotti preferibilmente non devono contenere fragranze. Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti… non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza.
Fosforo
È ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo), contenuto nel prodotto:
Entro il limite massimo di 0,02 g.
nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso che sono diluiti in acqua prima dell’uso o entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti multiuso superconcentrati che sono diluiti in acqua prima dell’uso.
Entro il limite massimo di 0,2 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell’uso o entro il limite massimo di 0,6 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti multiuso usati senza diluizione in acqua prima dell’uso.
Entro il limite massimo di 1,0 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati). Le sostanze utilizzate nei detergenti per finestre non devono contenere fosforo. […]
5.2 Specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie straordinarie
Classificazioni non ammesse
I detergenti utilizzati non devono essere classificati né etichettati a tossicità acuta, a tossicità specifica per organi bersaglio, cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP – Classification, labelling and packaging).
Biodegradabilità dei tensioattivi
Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili con livello di biodegradabilità (mineralizzazione) almeno pari al 60 % entro 28 giorni.
[…]Detergenti per usi specifici:
Sostanze biocide
I prodotti detergenti possono contenere solo biocidi che esercitano un’azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.
I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificati H410 o H411 a norma del Regolamento (CE) n.1272/2008 sono autorizzati ma solo a condizione che i rispettivi potenziali di bioaccumulazione presentino un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale ≤ 100.
Fragranze e coloranti
I prodotti preferibilmente non devono contenere fragranze. Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione disposto dal Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti […]
che non siano già state escluse ai sensi del criterio ambientale “Sostanze e miscele non ammessi o limitate” e le altre fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica alla pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori dello 0,01% (≥100ppm) per sostanza.
Fosforo
Nei detergenti utilizzati per le pulizie straordinarie quali cere, deceranti etc. è ammessa una quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo):
entro il limite massimo di 0,06 g. nella dose raccomandata dal produttore per un litro di acqua se trattasi di detergenti per impieghi specifici da diluire in acqua prima dell’uso entro il limite massimo
di 0,06 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti usati senza diluizione in acqua prima dell’uso entro il limite massimo di 1 g. per 100 g. di prodotto se trattasi di detergenti per servizi sanitari (disincrostanti) da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo (ad esempio fosfati e fosfonati).
detergenti per usi specifici: concentrazione di composti organici volatili.
Il prodotto pronto all’uso non deve contenere più del 20% in peso di composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150 C°. […]