Igiene e Ambiente - Disinfestazione

Il contratto come punto di partenza

Una riflessione e una sintesi di alcuni riferimenti che a vario titolo si inseriscono nell’attività della “disinfestazione” e che possono interagire nella stesura di un contratto

Parlare dell’importanza del contratto in una selva di leggi, decreti e circolari a cui si aggiungono le norme volontarie (che poi tanto volontarie non sono) e innumerevoli commenti e precisazioni che ne scaturiscono, mi fa sorridere. Un po’ mi sento Don Chisciotte alle prese con i famosi mulini a vento. Lo scopo è fare un fronte comune con i nostri committenti per arrivare a un contratto equo che contempli un servizio adeguato alle necessità e che, pur rispettoso delle norme, non ne sia travolto e soprattutto non presti il fianco a sanzioni di nessun genere. Per farlo parto dai principi del diritto (letti con buon senso sperando che sia sufficiente) che sospetto siano stati dimenticati anche dagli addetti ai lavori, anch’essi travolti da innumerevoli norme e codicilli che ne sono scaturiti. Nel tentativo di trovare un alleato a sostegno della mia tesi ho ripescato una citazione di Saint-Just: “Le lunghe leggi sono calamità pubbliche” (vero è che lo hanno ghigliottinato, spero non per la sua affermazione).

Il contratto, requisiti essenziali e una case history

Per quanto letto e capito il contratto può essere definito come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. I requisiti essenziali sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa, quindi la ragione del perché lo si sottoscrive;

3) l’oggetto, ovvero i termini del contratto e i suoi contenuti che devono essere leciti, possibili, determinati o determinabili;

4) la forma in cui si redige (solo se la legge lo richieda specificatamente, pena la nullità).

Il contratto ha “forza di legge” cioè obbliga le parti a fare quanto vi è scritto. Ora può sembrare controcorrente e addirittura in contrasto con i pilastri delle nuove frontiere della disinfestazione. Per dimostrarlo mi avvalgo di un’esperienza in un contesto di alberature cittadine trascurate da anni. Si trattava di platani ridotti ai minimi termini dall’aver ospitato migliaia di Corythucha ciliata. Intervenire con una terapia di pronto soccorso era a parer mio necessario. Il che fu fatto, anche se con molte critiche da parte di chi sottolineava l’utilità della prevenzione. In verità la strategia terapeutica fu studiata con molta attenzione. Nello specifico fu data tanta importanza agli interventi invernali con uso di insetticidi abbattenti e attrezzature praticamente prive di deriva. I risultati si sono subito visti e in due anni i platani ringraziavano per mezzo di foglie di un bel verde. Dal punto di vista dei costi l’intervento in sicurezza (priva di deriva) è risultato più costoso di poco più del 20%. Ma trattandosi di cifre a tre zeri non era un costo insostenibile. La speranza è che nel proseguo degli anni irrorazioni, potature, gestione del fogliame siano state fatte in una visione di “prevenzione”. L’esempio può sembrare poco pertinente, ma se lo caliamo nelle nuove norme a cui il controllo dei roditori sinantropi dovrà attenersi mi sembra pertinente, anzi molto pertinente. I vincoli enunciati sono molti e tutti più o meno condivisibili ma a patto che i requisiti siano attuati. Ma se non lo fossero? A parer mio l’alternativa alla terapia “chimica” attuata contro quella massiccia infestazione di tingidi sarebbe stata l’abbattimento dei platani.

Tornando all’importanza del contratto mi concentro ‘sull’oggetto’ che deve essere possibile. In scienza e coscienza mi sembra di poter affermare che nella maggior parte dei contesti in cui i parassiti trovano un biotopo favorevole l’eradicazione non sia possibile. Quindi un contratto che la contempli potrebbe essere dichiarato nullo. Ma chi può appellarsi a tale nullità? Il committente che chiederà i danni e scaricherà sulla ditta le eventuali conseguenze della non avvenuta eradicazione. Oppure il prestatore d’opera che rivendica la nullità contrattuale perché conteneva un obiettivo non era possibile per cui non sussistono responsabilità. Sembra un atto del teatro dell’assurdo ma è pur vero che le controversie sono in aumento (e le sentenze si allontanano a data da destinarsi con buona pace di chi spera di ottenere soddisfazione del suo buon diritto e il mal di pancia che certe situazioni sempre comportano).

Il contratto e le obbligazioni

Un altro aspetto del contratto in cui ho voluto cercare di chiarirmi le idee (con notevoli sforzi e scarsi risultati) sono le obbligazioni che nascono dal sottoscrivere un contratto:

• Obbligazioni di mezzi

• Obbligazioni di risultato.

In scienza e coscienza direi che il “disinfestatore” ha l’interesse ad assumersi la responsabilità dei mezzi. Le risorse tecniche sono ben definibili e gli compete l’obbligo di utilizzarli con diligenza e rispettando le istruzioni a corredo.

Al contrario il committente ha l’interesse di volgere le norme contrattuali verso il raggiungimento di un risultato. Ma il risultato è l’eradicazione dei parassiti o il rispetto delle norme di legge o volontarie (posto che si siano sottoscritte)? Vero è che alcune leggi richiedono l’eradicazione che abbiamo dato come “impossibile”. Riaffiora la questione a tutt’oggi non risolta delle soglie di tolleranza anche se un poco accantonate come tutte le cose fumose in cui ci troviamo a convivere. Il compromesso è il mezzo di sopravvivenza, ma la domanda di ‘cosa fare’ resta valida e attuale. A parer mio “documentare con rigore quello che si fa” tenendo conto che tutto quello che si scrive può essere usato contro chi lo scrive. La questione può essere ricondotta al poter dimostrare che si è fatto con diligenza quanto il contratto contempla. Ma senza esagerare perché altrimenti i nostri tecnici potrebbero essere paragonati “al povero diavolo” di Voltaire che “compilava, compilava, compilava…”. Mi sentirei di dire che in ultima analisi tutto questo ha il grande merito di aver sottolineato l’importanza dei nostri servizi, di aver dato loro dei riferimenti metodologici e di averne ampliato gli orizzonti.

Trovare il punto di eccellenza

Come in tutte le attività c’è un punto di eccellenza e, a parer mio, l’eccellenza sta nel semplificare quanto le norme richiedono senza perdere di vista l’obiettivo per sono state create. Gli attori si possono riassumere in tre realtà: l’Azienda che necessita dei nostri servizi, la Ditta di servizi, i Fornitori delle risorse tecniche e le Autorità preposte ai controlli. In questo quadrinomio il punto di eccellenza è sicuramente la capacità di armonizzare le proprie aree di interesse. Se il rapporto fra Azienda e Ditta è regolamentato da un contratto. Il rapporto fra Ditta di servizi e Fornitore dovrebbe essere basato su un rapporto fiduciario per cui la fornitura della risorsa tecnica deve contemplare una serie di rigorose informazioni. A parer mio l’avvento “della biocidi” ne ridurrà la disponibilità e ne restringerà i campi di applicabilità per cui il tecnico-venditore sarà o dovrebbe essere una figura sempre più presente, preparata e disponibile perché avrà l’importante compito di assistere il cliente “da vicino”. In tutto questo non ho voluto inserire volutamente in primis le Autorità preposte ai controlli, I Consulenti, i Ricercatori, i Certificatori-Verificatori, le Associazioni di categoria e, perché no i Docenti-Divulgatori. Ma in fondo l’obiettivo di rendere efficace l’applicazione di una norma attraverso la semplificazione (che non è e non deve essere superficialità) vale per tutti.


Tre commenti storici a cura di Chiara Dassi

Un esempio di codice

Parlando di diritto mi è sembrato interessante fare una breve ricerca per vedere a quando si può far risalire una raccolta scritta di leggi rese disponibili alla lettura del popolo, quindi pubblicamente consultabile. Ebbene sono passati circa 3800 anni da quando il re babilonese Hammurabi (che regnò fra il 1792 a.C. e il 1750 a.C.) fece scolpire su una stele di basalto alta 2,25 cm ben 282 leggi che abbracciano praticamente tutte le possibili situazioni dei rapporti familiari, commerciali ed economici del vivere civile. Vi erano anche le norme amministrative e quelle legate alla giustizia. La stele raffigura il re di fronte a Šamaš (Dio solare della giustizia) che gli porge il codice delle leggi; che sono quindi da considerare di origine sacra e quindi si può immaginare che vincolassero anche il comportamento del sovrano. Per la prima volta nella storia i comportamenti non conformi alle leggi sono sanzionabili e le pene rese note alla popolazione. Un esempio interessante è l’articolo che recita: “I poveri, le vedove e gli orfani sono posti sotto la tutela dello Stato. Le donne sono protette contro i maltrattamenti del marito. In favore dei lavoratori viene alzato il salario e sono stabiliti i giorni di riposo annuali”. (traduzione dal cuneiforme di Di Nola-Furlani)

Come ultimo commento aggiungerei che le pene contemplate dal codice erano spesso ispirate alla formula “occhio per occhio, dente per dente” per cui l’applicazione della pena in alcuni casi poteva essere letale.

Louis Antoine Léon de Richebourg de Saint-Just

Nato nell’agosto del 1767 morì nel luglio del 1794 che non aveva ancora compiuto 27 anni. Fu nominato venticinquenne deputato giacobino e fu tra coloro i quali decretarono la condanna alla ghigliottina di Luigi XVI.

Nel 1793 entrò nel Comitato di salute pubblica dove svolse una intensa attività tesa a ristabilire disciplina e ardore combattivo in nome della rivoluzione. Giustificò il Terrore come strumento per arrivare alla democrazia sociale. Seguì le sorti di Robespierre e fu ghigliottinato il 9 termidoro (così era stato chiamato il mese di luglio in onore delle spighe di grano che maturano in quel mese). Fu un coraggioso propugnatore e difensore degli ideali repubblicani che non amava le leggi troppo prolisse.

Terrore: il periodo della Rivoluzione francese che va dal 31 maggio 1793 al 27 luglio del 1794. Dove regnò una sorta di giustizia sommaria condotta con tanta ferocia da essere appunto chiamato “del Terrore”. Alcuni storici lo spiegano dall’esigenza di salvare la Francia rivoluzionaria dagli eserciti della prima coalizione europea sostenuta dagli aristocratici sopravvissuti e dai controrivoluzionari in genere.

Voltaire, Francois Marie Arouet

Letterato, filosofo, storico e polemista francese (1694-1778). Esercitò una vera e propria dittatura intellettuale conducendo un’accanita polemica contro la superstizione e fanatismo a difesa di una religione naturale basata sulla ragione le cui regole scrisse nel 1764 nel suo famoso Dizionario filosofico.


Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU)

È la fonte ufficiale dove vengono pubblicate le norme in vigore in Italia. Quindi è uno strumento ufficiale di informazione per tutto quello che riguarda testi legislativi, atti pubblici e privati. L’obiettivo è che tutti ne possano prendere visione. Dal gennaio 2013 se ne può prendere visione gratuitamente digitando www.gazzettaufficiale.it

Codex alimentarius

Il Codex alimentarius è l’insieme delle norme di carattere igienico-sanitarie elaborate dai Comitati. La Codex Alimentarius Commission è stata costituita nel 1963 dalla FAO e dall’OMS. Ne fanno parte ben 185 nazioni più la Comunità Europea. La Commissione si riunisce una volta all’anno per aggiornare il Codex Alimentarius Procedural Manual. Lo scopo è di definire la corretta produzione e conservazione degli alimenti anche per facilitarne gli scambi internazionali.

Comitato Internazionale per la Normalizzazione – ISO

La materia è particolarmente articolata. Valga come esempio quanto scritto per le ISO 9000 che identifica una serie di normative e linee guida le quali definiscono i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, per incrementare la soddisfazione del Cliente.

Ente nazionale italiano di unificazione – UNI

È un’associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione quello elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI.

L’UNI partecipa in rappresentanza dell’Italia all’attività normativa degli organismi internazionali di normazione ISO e CEN. Anno di nascita 1928.

British Retailer Consortium – BRC

È nato nel 1998 in Inghilterra dove è ormai istituzionalizzato, ed è una specie di disciplinare che lega i fornitori qualificati all’azienda di distribuzione. È uno degli standard relativi alla sicurezza alimentare [riconosciuto dal Global Food Safety Initiative (GFSI)], il cui obiettivo è quello di promuovere la sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura.

International Food Standard – IFS

Anch’esso può essere paragonato a un capitolato che definisce degli standard comuni. L’IFS nasce per volontà della grande distribuzione francese, tedesca e italiana. BRC e IFS prevedono audit di certificazioni da parte di Organismi di Terza Parte.

Quanto esposto vuole essere una sintesi di alcuni riferimenti che a vario titolo si inseriscono nell’attività della “disinfestazione” e che possono interagire nella stesura di un contratto.

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