Prima tappa del viaggio alla scoperta dei CAM, i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti detti CAM ‘Pulizie Ospedaliere’
di Noemi Boggero
Il 9 novembre scorso in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.262 del 9-11-2016) sono stati pubblicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti, detti CAM “Pulizie ospedaliere”.
Il documento si compone di 5 paragrafi:
1. Premessa
2. Oggetto e struttura del Documento
3. Indicazioni di carattere generale indicative dell’appalto
4. CAM per l’affidamento dei servizi di sanificazione delle strutture sanitarie.
5. CAM dei prodotti detergenti per le pulizie ordinarie e straordinarie.
Un impegnativo percorso a tappe
In Premessa, viene specificato che il documento è “parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP – e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante “Piano d’azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”.
Il documento si coordina con il Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)1, che all’articolo 34 indica i “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” e stabilisce che “le stazioni appaltanti, per le gare d’appalto relative all’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti destinati alle strutture sanitarie, sono tenute a introdurre nei documenti di gara pertinenti, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento ‘Criteri Ambientali Minimi’ (CAM), per almeno il 50% dell’importo a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali ‘premianti’ come elementi per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte”. Però, ai sensi del successivo DM 24 maggio 201, dal primo gennaio 2017 l’obbligo è salito al 62% e crescerà al 71% dal primo gennaio 2018, all’84% dal primo gennaio 2019, per arrivare al 100% dal primo gennaio 2020.
Le regole preliminari
L’ambito di applicazione del documento è il servizio di m“sanificazione”, laddove reso in strutture sanitarie, ovvero in edifici e locali quali ospedali, case di cure, ambulatori e assimilati. Per “sanificazione” delle superfici ambientali, si intende l’insieme di tutte le procedure atte a renderle igienicamente idonee per gli operatori e gli utenti cui si presta assistenza. Tale obiettivo viene raggiunto tramite appropriate procedure di pulizia e disinfezione, da attuarsi in base al rischio di infezione. In particolare, per “pulizia” si intende la rimozione, in genere con l’utilizzo di acqua e detergenti o prodotti enzimatici, dello sporco visibile (per es. materiale organico e inorganico) dalle superfici inanimate, comprese quelle dei dispositivi medici, mediante un processo manuale o meccanico, per un lasso di tempo appropriato. Per “disinfezione” si intende la distruzione termica o chimica di patogeni e altri tipi di microrganismi, a eccezione delle spore batteriche, presenti sulle superfici inanimate, comprese quelle di dispositivi medici. Siccome in ambito ospedaliero le attività di sanificazione delle superfici ambientali devono raggiungere l’obiettivo di contenere la carica microbica entro limiti igienicamente accettabili, tenendo conto della specificità delle zone da trattare, i CAM sono stati concepiti in modo tale da assicurare il livello di igiene appropriato a ciascun ambito. Pertanto le stazioni appaltanti dovrebbero segnalare, già nella descrizione dell’oggetto dell’appalto, la richiesta di requisiti ambientali, per agevolare le imprese che volessero avanzare la loro offerta. L’offerta deve essere accompagnata da una precisa documentazione (allegato A o allegato B) che attesti la conformità, per esempio dei prodotti detergenti, in quanto in possesso di etichette ambientali di Tipo I (Ecolabel o conformi alla norma ISO 14024); in caso di prodotti chimici non in possesso di tali etichette, devono essere accompagnati da dichiarazioni di conformità ai CAM rilasciati da laboratori, anche universitari, operanti nel settore chimico e accreditati in base alla norma ISO 17025. Da parte loro, le stazioni appaltanti dovranno promuovere una seria attività di verifica della conformità dell’offerta alle caratteristiche ambientali richieste.
Aggiornamenti ad hoc
Insomma, il documento licenziato lo scorso novembre è un adattamento dei Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per l’acquisto di prodotti per l’igiene” adottato con DM 12 maggio 2012, per renderlo più adeguato alle esigenze peculiari degli ambiti assistenziali. Dal momento che nelle strutture ospedaliere i fruitori del servizio, ossia i pazienti (ma anche coloro che se ne occupano), sono più esposti al rischio di contrarre infezioni correlate all’assistenza (ICA) – in Italia il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA, in Europa circa 4,1 milioni di persone ogni anno – questa versione dedicata aggiunge alla precedente “elementi supplementari relativi alla formazione del personale addetto al servizio di sanificazione e, soprattutto, non sono state effettuate restrizioni in merito alle sostanze chimiche dei disinfettanti”. Si raccomanda di non abusare dei prodotti disinfettanti e di utilizzare i più aggressivi solo quando strettamente necessario, per prevenire lo sviluppo di resistenze. Tuttavia la sanificazione è fondamentale complemento di un’accurata pulizia, senza la quale l’efficacia dei processi di disinfezione sarebbe compromessa. E il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici, in ambito ospedaliero, è imprescindibile, perché le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all’assistenza, in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da Clostridium difficile. Pertanto, rispetto al documento di Criteri ambientali minimi dei servizi di pulizia in ambienti ordinari (DM 24 maggio 2012), sono stati introdotti aggiornamenti che riguardano i prodotti chimici, ma anche i panni e frange di lavaggio in microfibra2, il contenuto di plastica riciclata prescritto per i secchi in plastica e per gli imballaggi primari dei detergenti.
La selezione dei candidati
Precise sono le indicazioni per selezionare i candidati, che devono certificare capacità tecnico-professionali di applicare misure di gestione ambientale e di gestione della qualità durante l’esecuzione del servizio, per garantire di arrecare il minore impatto possibile per l’ambiente e di conseguire un idoneo livello di igiene.
Gestione ambientale
Per quanto riguarda la gestione ambientale, l’offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS o della certificazione ISO 14001 o equivalenti. Ma che vuole dire equivalente? Se l’impresa candidata non ha né la registrazione, né la certificazione3, potrà presentare altre prove documentali che dimostrino, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate: per esempio, la descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).
Gestione della qualità
Se l’impresa candidata non è in possesso della certificazione di qualità4, può presentare altre prove documentali che dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte sono equivalenti alle misure di garanzia di qualità delineate dalla norma ISO 9001. Queste prove documentali “possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione della qualità attuato dall’offerente (descrizione del piano di igiene con indicazione delle operazioni che intende eseguire sulle varie superfici, quali sistemi e procedure intende adottare per il controllo delle prestazione e per la gestione della qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit; descrizione della formazione impartita al personale impiegato per le attività di pulizia e delle misure impartite per la non conformità di processo/risultato, sistema di documentazione adottato, indicazione delle responsabilità). Verrà accettata come mezzo di prova equivalente la certificazione di conformità alla norma UNI EN 13549.
Detergenti pulizie ordinarie
I detergenti che saranno utilizzati, secondo il protocollo di sanificazione condiviso con la struttura sanitaria, per le pulizie ordinarie, ossia i detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari, anche superconcentrati, devono essere:
• conformi al Regolamento CE 648/2004
• in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.
Se privi di etichettatura Ecolabel europeo, devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi del punto 5.1 (vedi box). Se superconcentrati, devono esser usati obbligatoriamente sistemi di dosaggio o apparecchiature che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Per prodotti non in possesso di marchio Ecolabel europeo, si dovrà allegare la dichiarazione (Allegato A), sottoscritta dai produttori di detergenti o dallo stesso offerente, e i rapporti di prova, eseguiti sulla base di dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o riportati nelle etichette e nelle schede di dati sicurezza e di analisi specifiche, come indicato nel punto 5.1.10.
Detergenti pulizie straordinarie
I detergenti che saranno utilizzati, secondo il protocollo di sanificazione condiviso con la struttura sanitaria, per le pulizie straordinarie, ossia le cere, i deceranti, i decappanti, i detersolventi, le cere metallizzate, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli e grafite. Devono essere conformi a: conformi al Regolamento CE 648/2004 conformi ai CAM individuati al punto 5.2 (vedi box). Per tali prodotti, l’offerente deve allegare la dichiarazione (Allegato B), sottoscritta dai produttori di detergenti o dallo stesso offerente, e i rapporti di prova, eseguiti sulla base di dati acquisiti dai produttori di detergenti e/o riportate nelle etichette e nelle schede di dati di sicurezza e di analisi specifiche, come indicato al punto 5.2.9. Continua…
1 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2 Uno studio dell’Università di California evidenza che la microfibra consente di diminuire gli impatti ambientali, in termine di riduzione di acqua e di sostanze chimiche, del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro e di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro.
3 né ha la possibilità di ottenerle entro i termini richiesti, per motivi a lei non imputabili
4 né ha la possibilità di ottenerla entro i termini richiesti, per motivi a lei non imputabili