Violare le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costerà più caro. Dal 1° luglio 2018, infatti, sono state rivalutate dell’1,9% le sanzioni sugli inadempimenti sul posto di lavoro. Dimenticare di effettuare la valutazione dei rischi, per esempio, costerà al datore di lavoro da 2.792,06 a 7.147,67 contro i 2.740 – 7.014,40 pagati fino a oggi. Si tratta del secondo aumento quinquennale che fa seguito al rincaro del 9,6% scattato il 1° luglio 2013 e che vedrà un ulteriore aggiornamento nel 2023, seguendo le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore (legge n. 99/2013, di conversione del d.l. 76/2013). A stabilire l’aggiornamento, il decreto direttoriale n. 12/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140/2018, il quale dispone che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal T.U. della sicurezza sul lavoro siano rivalutate. L’incremento delle sanzioni è previsto solo per gli eventi successivi al 1° luglio, mentre su quanto avvenuto in precedenza si applicano le vecchie tariffe di riferimento.
Sanzioni applicabili dal 1° luglio 2018
Le principali violazioni, con relative pene o ammende aggiornate al 1° luglio 2018 e stabilite dal Titolo I, Principi Comuni, del T.U. per la sicurezza sul lavoro sono riassunte nella tabella seguente (Autore: Maurizio Magri, Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).