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Pulizie ecologiche

Da maggio anche il servizio di pulizia professionale è certificabile ECOLABEL UE. In occasione del Forum Pulire, Afidamp ha organizzato un partecipato evento per illustrare la Decisione Europea

Forum Pulire 2018, che l’ottobre scorso ha riunito a Milano un foltissimo numero di operatori del cleaning per la qualità delle tematiche affrontate nei due giorni di incontri e dibattiti, si è concluso con una appendice di grande interesse per il mondo delle imprese di pulizia.
Organizzato da Afidamp, in collaborazione con il Comitato Ecolabel per l’Ecolabel e Ecoaudit e ISPRA – Servizo per le Certificazioni ambientali, l’11 ottobre ha avuto luogo l’evento relativo a Ecolabel UE del servizio di pulizia, come cambia il Cleaning professionale, che ha voluto spiegare la nuova Decisione Ecolabel UE (2018/680), pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea lo scorso maggio.
In poche parole, dallo scorso maggio, le imprese di pulizia potranno richiedere il marchio Ecolabel UE per i loro servizi, percorrendo un iter che Afidamp ha ritenuto opportuno spiegare, aprendo nello stesso tempo un confronto tra gli operatori, per capire se la nuova decisone Ecolabel risponde appieno alle aspettative del settore e quindi se può essere considerato un utile strumento di differenziazione sul mercato.
Condotto da Paolo Fabbri, di Punto3, che ha introdotto brevemente i temi del GPP, l’evento è stato in gran parte catalizzato da Raffaella Alessi, componente della sezione Ecolabel del servizio certificazioni ambientali di ISPRA e responsabile di istruttorie Ecolabel per i gruppi della detergenza e del cleaning.
Alessi ha illustrato i passaggi cruciali del percorso che le aziende devono intraprendere per ottenere la concessione della licenza d’uso del marchio Ecolabel UE.
Innanzitutto devono verificare di avere i requisiti di certificabilità, quindi inoltrare, anche via PEC, la domanda a ISPRA, che svolge l’istruttoria nell’arco massimo di due mesi, per poi inoltrare la richiesta alla sezione Ecolabel, il cui comitato risponde entro trenta giorni.
Questo iter prevede una spesa una tantum per l’istruttoria, spesa che varia a seconda della categoria dell’impresa: 1.200 € per le grandi imprese, 600 € per le PMI, 350 per le micro imprese. A questa cifra va aggiunto il costo, annuale, del diritto d’uso del marchio (500 € per le grandi imprese, 350 € per le PMI, 150 per le micro imprese). Le imprese già in possesso della Certificazione ISO 14001 o iscritte nel Registro EMAS godranno di uno sconto, non cumulabile, del 30%. Alessi ha specificato che il diritto d’uso del marchio non si paga sul fatturato totale dell’azienda, ma solo su quello della vendita dei prodotti o dei servizi certificati Ecolabel UE.
Il campo di applicazione comprende i servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e presso abitazioni private, comprese le pulizie delle vetrate raggiungibili senza ricorso ad attrezzature o a macchinari specializzati. Sono escluse da questo campo di applicazione le attività di disinfezione, la pulizia dei siti produttivi, le attività in cui il cliente sia anche fornitore dei prodotti.
Questo punto è stato riconosciuto, dallo stesso ingegner Alessi, come un nodo cruciale per quanto riguarda il campo d’applicazione, perché non sono comprese le pulizie ospedaliere, tranne quelle effettuate nei luoghi “pubblici” degli ospedali, come i corridoi, le sale d’aspetto, gli ambulatori, ossia tutti siti in cui non si effettuano operazioni di sanificazione. Ma questa limitazione sarebbe penalizzante per le imprese di pulizia che proprio nelle pulizie ospedaliere hanno il loro core business.
Altro nodo da sciogliere è costituito dal fatto che, secondo la Decisione, l’operatore certificato ECOLABEL UE non può erogare altri servizi non ECOLABEL UE, se non costituendo una divisione diversa dalla “casa madre”, che abbia statuto e contabilità separati. ISPRA, ha assicurato l’ingegnere, ha già provveduto a sottoporre la questione alla Commissione Europea, proponendo che non si debbano creare succursali legalmente separate, ma che si conceda di separare semplicemente lo statuto e la contabilità.
Una volta certificata, l’azienda dovrà segnalare, ogni quattro mesi, i siti di lavoro presso cui opera, per consentire di verificare l’applicazione dei criteri ECOLABEL UE. Le verifiche potranno essere effettuate sia presso il richiedente (l’impresa), sia presso i vari cantieri.
Dopo avere chiarito questi passaggi, Alessi ha illustrato i criteri di certificabilità che l’azienda deve assicurarsi di possedere per inoltrare la domanda di diritto d’uso del marchio ECOLABEL UE. Ci sono 7 Criteri Obbligatori, e 12 Criteri Facoltativi (che indichiamo a parte stralciandoli dalla Dichiarazione), i quali ultimi attribuiscono un punteggio variabile. Il richiedente deve raggiungere un minimo di 14 punti e per ogni criterio dovrà fornire una dichiarazione di conformità, compilando un apposito modulo.
Alla spiegazione è seguito un confronto con il pubblico in sala, cui hanno partecipato anche Domenico Zuccaro – componente della sezione Ecolabel del servizio certificazioni ambientali di ISPRA e responsabile di istruttorie Ecolabel per i gruppi della sezione Ecolabel del comitato Ecolabel Audit – e Bianca Marica Scalet – componente della sezione Ecolabel del comitato Ecolabel Audit. Il dibattito è stato vivace e i relatori si sono impegnati a riportare alcune osservazioni al prossimo meeting della Comissione Europea.
Grande successo per l’iniziativa di Afidamp, che, sempre attenta alle necessità del settore, ha distribuito ai partecipanti il “Manuale d’uso Ecolabel UE per i Servizi di Pulizia”, che, fino a oggi disponibile solo in lingua inglese, l’associazione ha provveduto a tradurre in italiano.

CRITERI OBBLIGATORI
Criterio M1 – Uso di prodotti per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale
Il presente criterio disciplina solo i prodotti usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE. Il richiedente è tenuto al rispetto di entrambi i criteri M1 a) e M1 b).

M1 a) Prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e altri marchi ISO tipo I
Almeno il 50 % in volume d’acquisto di tutti i prodotti per la pulizia usati annualmente, escluse le salviette umidificate, altri prodotti preumidificati e i prodotti usati per impregnare e conservare gli spazzoloni lavapavimenti a frange (durante le operazioni di lavanderia), ha ottenuto il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure a norma della decisione (UE) 2017/1217 della Commissione (2) o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri. […]

M1 b) Sostanze pericolose
i) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) i) della suddetta decisione, indipendentemente dalla concentrazione.
ii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non contengono le sostanze elencate al criterio 4 a) ii) della suddetta decisione, in quantità superiori a quanto autorizzato nel criterio.
iii) I prodotti cui non è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per la pulizia di superfici dure o un altro marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I riconosciuto ufficialmente a livello nazionale o regionale negli Stati membri non sono classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione o pericolosi per l’ambiente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e interpretati secondo le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 1. Le salviette umidificate e gli altri prodotti preumidificati sono conformi al presente criterio.

Criterio M2 – Dosaggio dei prodotti per la pulizia
Il personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE ha accesso ad appositi apparecchi per il dosaggio e la diluizione dei prodotti per la pulizia usati (per esempio erogatori automatici, misurini, pompe manuali, spruzzatori), presso il sito di lavoro o i locali del richiedente. Il personale ha accesso alle corrispondenti istruzioni per un dosaggio e una diluizione corretti.

Criterio M3 – Uso di prodotti di microfibra
Il presente criterio disciplina solo gli accessori tessili per la pulizia non monouso usati direttamente per le mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE.
Almeno il 50 % di tali accessori (per esempio stracci e teste di spazzoloni lavapavimenti a frange) usati annualmente è di microfibra.
Criterio M4 – Formazione del personale
Il richiedente mette a disposizione informazioni, fra cui procedure scritte o manuali, e formazioni del personale che svolge mansioni di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato l’Ecolabel UE e dei responsabili della supervisione di tali mansioni. La formazione copre i seguenti argomenti, se pertinenti alle mansioni svolte dai membri del personale.
Il personale è sensibilizzato alla natura del marchio Ecolabel UE e alle sue implicazioni per i servizi di pulizia.
[…]
Il personale neoassunto permanente e temporaneo riceve un’apposita formazione entro sei settimane dall’inizio dell’impiego. Il personale è aggiornato in merito a tutti gli aspetti del presente criterio almeno una volta l’anno. Sebbene tale aggiornamento non debba costituire una ripetizione della sessione di formazione iniziale fornita a tutto il personale, esso riguarda tutte le questioni ambientali di cui sopra e garantisce che il personale interessato sia pienamente a conoscenza delle proprie responsabilità.

Criterio M5 – Rudimenti di un sistema di gestione ambientale
Il richiedente ha adottato i requisiti minimi di un sistema di gestione ambientale con l’attuazione dei seguenti elementi:
• Una politica ambientale che identifichi gli impatti ambientali diretti e indiretti più rilevanti nonché la risposta dell’organizzazione ad essi.
• Un programma d’azione dettagliato che garantisca che la politica ambientale dell’organizzazione sia applicata ai servizi erogati. Tale programma fissa altresì obiettivi di prestazione ambientale sull’uso delle risorse (per esempio riduzione dell’uso dei prodotti per la pulizia) e le azioni intese a ridurre l’impatto ambientale. La fissazione di obiettivi e azioni è corroborata dalla raccolta di dati sull’uso delle risorse e su altri aspetti ambientali (per esempio generazione rifiuti).
• Un processo interno di valutazione a cadenza annuale inteso a verificare le prestazioni della società rispetto agli obiettivi stabiliti nel programma d’azione. Gli esiti della valutazione sono usati dal consiglio d’amministrazione dell’organizzazione per migliorare continuamente le prestazioni aggiornando la politica ambientale e il programma d’azione.

Criterio M6 – Raccolta differenziata dei rifiuti solidi presso i locali del richiedente
Il presente criterio disciplina solo i rifiuti generati presso i locali del richiedente.
Il richiedente fornisce al personale i mezzi per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi generati presso i propri locali, inviandoli verso le apposite categorie di flussi di rifiuti per essere trattati (per esempio riciclaggio, incenerimento) o smaltiti a norma delle pratiche e degli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti.

Criterio M7 – Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE
Il documento «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sull’uso dell’etichetta facoltativa con casella di testo è pubblicato all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

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