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Nuovo appalto servizi, senza autonoma organizzazione al lavoratore spetta la continuità

Una sentenza a Trento contribuisce a fare chiarezza su un punto spesso contestato

Il giudice del lavoro Giorgio Flaim, del Tribunale di Trento, ha accolto il ricorso di cinque lavoratori contro l’azienda Serenissima Ristorazione, subentrante nell’appalto per la gestione della mensa ospedaliera di Mezzolombardo (TN).

I lavoratori lamentavano una variazione ingiustificata delle condizioni contrattuali rispetto all’azienda uscente (la Dussman), nonostante la loro attività fosse rimasta la stessa. Per questo, il sindacato Uiltucs si era mosso per chiedere il passaggio di ramo d’azienda, in modo che a stesse mansioni svolte corrispondessero le stesse condizioni contrattuali.

Serenissima Ristorazione, al contrario, riteneva possibile assumere “ex novo” i dipendenti, e ridefinire autonomamente ogni aspetto del rapporto di lavoro.

Secondo il giudice, al caso in questione bisogna applicare la legge 122 del 2016, secondo cui – in caso di continuità di mansioni tra un cambio di datore di lavoro e l’altro – vale la disciplina dell’articolo 2112 del codice civile, che prevede la continuità di servizio e quindi il passaggio automatico dei lavoratori senza soluzione di continuità. Il nuovo appaltatore può modificare le condizioni di lavoro solo nel caso sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa, o siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa. Requisiti che, però, non sussistevano nel caso della mensa ospedaliera di Mezzolombardo.

Secondo il segretario della Uiltucs di Trento Walter Largher, la sentenza avrà “un impatto fortissimo su tutto il mondo degli appalti di servizio come mense, pulizie, biblioteche o portinerie universitarie”.

“D’ora in avanti questa pronuncia avrà valore per tutti gli appalti di servizio. Al fine di evitare contenziosi su ogni singolo appalto in futuro, chiediamo la convocazione del ‘tavolo degli appalti’ per rivedere la legge provinciale in materia alla luce della sentenza del giudice trentino.”

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