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Controlli ufficiali: cambiamenti e aggiornamenti?

di Chiara Marinuzzi

Diventa applicabile il 14 dicembre 2019: è il nuovo regolamento Ue 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il titolo già di per sé contiene l’oggetto e l’ambito di applicazione (oltre a una lunga lista di norme che saranno modificate) anticipando la mole dei suoi 99 considerando e 167 articoli con cui il legislatore comunitario “mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare …”. Con questo provvedimento vengono abrogati ben 10 provvedimenti tra cui il Reg. CE 882/04 che, appunto, regolava i controlli ufficiali, e il Reg. CE 854/04, specificamente diretto ai controlli ufficiali sui prodotti di origine animale.

Trattasi di un’armonizzazione che, pur avendo una prima deadline nel dicembre 2019, lascia una finestra temporale per ulteriori regolamenti di esecuzione e delegati che porteranno al graduale dettaglio dei numerosi aspetti disciplinati dal regolamento.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’obiettivo di unitarietà nella disciplina dei controlli ufficiali ha portato all’inserimento di nuove aree precedentemente non comprese nel vecchio Reg. CE 882/2004. Pertanto oggi il campo di applicazione concerne:

  1. a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; 
  2. b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; 
  3. c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori; 
  4. d) le prescrizioni in materia di salute animale; 
  5. e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; 
  6. f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali; 
  7. g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; 
  8. h) le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi; 
  9. i) la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; 
  10. j) l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Rimangono esclusi solo i controlli relativi all’Organizzazione Comune dei mercati (OCM) – di cui al Reg. Ce 1308/02 -, la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e i medicinali veterinari.

ASPETTI SALIENTI PER GLI OPERATORI

Poiché la disamina completa del regolamento richiederebbe molto più spazio di quello qui a disposizione, può essere utile richiamare i principali punti che impattano sull’operatore del settore alimentare (OSA), tenendo conto delle conseguenze, anche significative, che dal controllo ufficiale possono derivare all’OSA, vista la rilevanza penale delle normative oggetto del controllo.

Diritto al ricorso

A fronte di una non conformità rilevata, come noto, le autorità competenti (AC) hanno un potere di intervento estremamente ampio (si veda l’art. 138 del Regolamento) che deve essere esercitato in relazione al rischio e alla gravità della non conformità. 

Rispetto a tale potere viene ovviamente riconosciuto un “diritto di ricorso” per il quale tuttavia si rinvia “al diritto nazionale”. In Italia le forme di ricorso variano a seconda dal tipo di provvedimento dell’autorità competente; pertanto l’operatore potrà agire mediante ricorso all’autorità giudiziaria o amministrativa a seconda dei casi.

Giova ricordare che “il diritto di ricorso non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi…” connessi alla non conformità rilevata (art. 7 par. 2). Le conseguenze di tale potere possono essere estremamente impattanti e non sempre la “vittoria” nel ricorso è in grado di ripristinare lo status quo ante.

Particolare enfasi, sempre nel medesimo articolo (al par. 5) viene data al caso di rilascio di certificati ufficiali falsi o ingannevoli o in caso di uso improprio di certificati ufficiali, per il quale è stabilita la sospensione temporanea del certificatore dalle sue funzioni, la revoca dell’autorizzazione a firmare certificati ufficiali oltre alla possibilità di adottare ogni altro provvedimento volto a prevenire la ripetizione delle falsità. 

Il tema del falso è molto sentito nel regolamento in esame che, evidentemente risente delle negative esperienze degli ultimi anni soprattutto nelle produzioni certificate, in cui la falsità documentale ha creato (e tuttora crea) enormi problemi operativi ed economici nell’intera filiera.

La controperizia

Anche il diritto alla controperizia (art. 35) è un diritto fondamentale per la corretta formazione della prova della non conformità; pertanto nel caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi svolta nell’ambito dei controlli ufficiali, l’operatore ha diritto a una controperizia, ossia il “diritto di chiedere un esame documentale del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato”.

In tale prospettiva diventa essenziale la rappresentatività del campione, con conseguente obbligo di informativa all’operatore laddove “non è possibile prelevare una quantità sufficiente”.

Si ricorda che il rispetto delle garanzie difensive è fondamentale nel processo penale ai fini probatori.

I controlli sulle vendite a distanza

L’imponente fenomeno delle vendite a distanza ha portato a definire nell’art. 36 le modalità di campionamento in tali specifici casi. 

L’AC potrà impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le AC ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità. Dopodiché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni devono essere informati che tali campioni sono stati prelevati/analizzati nel contesto di un controllo ufficiale che sussiste il loro diritto a una controperizia.

Al fine di rendere più efficace il controllo e i conseguenti provvedimenti, in Italia le AC hanno già attivato specifici accordi con le principali piattaforme di e-commerce. La materia è comunque in evoluzione e sicuramente sarà oggetto di ulteriore dettaglio. 

Il rating

Una vera novità del regolamento è costituita dal “rating” che è “una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating”. Uno strumento analogo in Italia è il rating di legalità, che viene assegnato su richiesta dell’operatore dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla base tra gli altri del rispetto di requisiti di compliance, adozione di standard etici e modelli organizzativi e gestione di prevenzione dei reati, e possesso di requisiti di onorabilità e assenza di condanne dei soggetti apicali delle imprese.

Il regolamento si limita a fornire indicazioni nel considerando 39 e all’articolo 11 par. 3 ove è previsto che le autorità competenti “possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali” purché tale rating si basi su criteri oggettivi, trasparenti e pubblici e siano definite procedure atte a garantire l’equità, la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating. Occorrerà quindi una regolamentazione di dettaglio per avere un quadro del possibile funzionamento di tale tipo di strumento.

CONCLUSIONI 

Il nuovo regolamento 625/17 definisce un approccio unitario al sistema dei controlli ufficiali in parte ricodificando concetti già espressi nel Reg. CE 882/04 e in parte introducendo nuovi strumenti e istituti. L’augurio è che la crescita continua delle autorità di controllo garantisca sempre di più un controllo adeguato e professionale in cui la gestione delle problematiche avvenga efficacemente e rapidamente per eliminare e ridurre sui rischi, ma sempre in modo proporzionato rispetto alle non conformità rilevate. 

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