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Pandemia e sicurezza d’impresa

Tra le attività la cui prosecuzione non è mai stata oggetto di discussione vi sono quelle del settore agroalimentare e relative filiere, chiamate a garantire la costanza del flusso di produzione e fornitura di generi alimentari alla popolazione

Avv. Ingrid Riz

Studio legale avv. Gaetano Forte

Il primo problema cui fornire immediata ed efficace risposta è stato quello della sicurezza, sia dell’operatore di settore che del prodotto alimentare stesso. Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, sul punto non si rinvengono normative cogenti specifiche ma cionondimeno si sono variamente espresse le maggiori autorità nazionali, europee ed internazionali seguendo una linea comune riassumibile in un generale atteggiamento di attenta precauzione.  Tutti gli interventi presuppongono la necessità di continuare a svolgere le attività di controllo per garantire la sicurezza della produzione e della filiera, sebbene ricalibrando tempistiche e modalità in dipendenza delle limitazioni dettate dall’emergenza in atto.

Di respiro sovranazionale invece sono gli interventi dell’Efsa, della Commissione Europea e dell’OMS

Già ad inizio marzo l’Efsa ha specificato che in precedenti epidemie di natura respiratoria quali SARS e MERS non si è mai verificata la trasmissione tramite il consumo di cibi e che non vi sono ragioni per ritenere che per il coronavirus la situazione sia differente.

Risalgono invece rispettivamente al 7 e 8 aprile gli interventi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, con una guida orientativa per le imprese alimentari e della Commissione europea, con un documento più snello sotto forma di Domande & Risposte per dirimere alcuni dubbi degli operatori alimentari, dalla produzione alla distribuzione.  

La sicurezza dell’operatore

Va da sé che nell’eccezionalità del contesto, le due problematiche – sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro – si sono ampiamente avvicinate e, complice la natura respiratoria del virus, trasmissibile attraverso secrezioni personali, la sicurezza del prodotto passa inevitabilmente e in massima parte per la sicurezza dell’operatore. Sul punto primaria importanza rivestono pertanto i Protocolli condivisi sottoscritti tra le parti sociali su invito del Governo, che ne ha dapprima promosso la sottoscrizione e poi rafforzato la portata, inquadrandoli in prima battuta come mere raccomandazioni e successivamente quale condicio sine qua non della apertura o ri-apertura dell’attività.

I Protocolli nazionali (integrati da due protocolli settoriali per i cantieri e i trasporti) contengono le linee guida alle quali ogni datore di lavoro deve adeguare la propria organizzazione aziendale per essere compliance: va da sé che ogni realtà aziendale dovrà declinare secondo la propria struttura le indicazioni generali, avendo peraltro la possibilità di adottare strumenti e strategie anticontagio ancora più stringenti rispetto al livello base del Protocollo nazionale.

La strutturazione per punti del Protocollo ne rende agevole la lettura, ma non elimina questioni problematiche che sono emerse nella gestione pratica del lavoro. Così, ad esempio, se è ormai acclarato che il datore di lavoro debba informare adeguatamente del rischio COVID-19 i lavoratori, ancora vi sono dubbi sulla portata della formazione specifica da rendere al personale sui DPI, che vanno scelti dal datore di lavoro e obbligatoriamente indossati dal lavoratore (pena anche il risvolto disciplinare), ovvero sulla gestione del dato personale che si acquisisce in sede di misurazione della temperatura corporea ai lavoratori in connessione con le norme del GDPR. Il principio di riferimento, recepito espressamente anche in alcuni provvedimenti nazionali, è quello della cooperazione dei soggetti che operano in azienda: così spetta al datore di lavoro la messa a disposizione degli strumenti per consentire il rispetto delle norme igieniche individuali (detergenti sanificanti, sapone, …), mentre resta in capo agli operatori il dovere di rispettare le indicazioni datoriali (in primis lavaggio e disinfezione delle mani); è il datore di lavoro che deve aver strutturato per gli spazi comuni quali mense, sale comuni e spogliatoi regole per accesso calmierato e soste contingentate nel tempo, oltre a ventilazione continua, mentre spetta ai dipendenti il rigoroso rispetto della organizzazione interna e, secondo l’integrazione fornita dall’ultimo Protocollo, il rispetto dell’obbligo della mascherina nei locali comuni. Le mascherine chirurgiche, peraltro, non sempre di agevole reperibilità in commercio, sono state oggetto di specifica normativa che ne consente la produzione in deroga (in assenza di marcatura CE ma con presenza dei relativi requisiti di conformità alle norme tecniche) con autorizzazione dell’ISS. Tale è la rilevanza riconosciuta a questo dispositivo che il Governo ha ritenuto di equipararle ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dall’art. 74/1 TU 81/2008.

Il Protocollo mira ad evitare altresì che il contagio entri nell’azienda attraverso i fornitori, regolamentando le modalità di accesso degli esterni. Per gestire questo segmento è richiesta l’adozione di procedure di ingresso, transito e uscita al fine di ridurre le occasioni di contatto, è previsto che gli autisti rimangano a bordo del loro mezzo, vietando comunque l’accesso all’interno degli uffici aziendali e mantenendo, in fase di preparazione delle attività di carico e scarico, la rigorosa distanza di almeno un metro. Al personale esterno va garantita la disponibilità di servizi igienici dedicati con pulizia quotidiana.

Per la protezione collettiva in azienda va garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica che deve estendersi a locali ed arredi e che va intensificata secondo le indicazioni ministeriali in presenza di eventuali positività al COVID-19; per la specifica protezione individuale invece è incentivato il rispetto della misura di distanziamento sociale e, qualora questo non sia possibile, l’impiego obbligatorio di mascherine ed altri dispositivi di protezione. 

Dato lo scenario rappresentato, peraltro destinato sì a mutare, ma non ad essere smantellato nel breve periodo, l’azienda agroalimentare deve avere la capacità di adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza globale traendone anche, perché no, nuova linfa per garantire sempre migliori standard qualitativi, tramutando così la necessità in opportunità.

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