Igiene e Ambiente - Disinfestazione

Residui del verde: cosa cambia con le nuove regole

Il materiale vegetale ottenuto dalla manutenzione del verde pubblico è ora classificato come rifiuto urbano. Ecco le novità per le imprese che si occupano della cura di queste aree

di Simone Ciapparelli

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116 ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale (TUE), introducendo cambiamenti importanti nelle modalità di gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico. La principale innovazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 riguarda la classificazione come rifiuti urbani dei residui della gestione del verde, come ad esempio foglie, potature di alberi e sfalci d’erba. Anche se la nuova classificazione decorre formalmente dal 26 settembre 2020, essa è applicata a partire dal 1 gennaio di quest’anno. Le novità non riguardano solo la classificazione dei residui, ma anche le modalità di gestione degli stessi: viene infatti circoscritta la possibilità di depositare temporaneamente il residuo prima della sua gestione da parte di operatori autorizzati. Il deposito prima dell’avvio al recupero deve compiersi nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e per un tempo massimo di 3 mesi o fino al raggiungimento di 30 di rifiuto e in ogni caso per un tempo inferiore ad un anno, e  le operazioni di gestione di questi materiali, fino al loro completo recupero, dovranno essere effettuate da imprese iscritte all’Albo.

Se vengono soddisfatti certi criteri, esiste comunque la possibilità di classificare questi residui di lavorazione come sottoprodotti e non rifiuti; in particolare, i requisiti per poterli classificare in questo modo impongono che sia certo l’utilizzo dei materiali da parte del produttore o di terzi nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione, che i materiali possano essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che l’ulteriore utilizzo sia legale, senza impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Rimangono esclusi dalla normativa sui rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana.

Cosa cambia per le imprese

Cosa cambia però nel concreto per chi si occupa della cura di aree verdi? Per quanto riguarda l’imprenditore artigiano, egli potrà, prima di liberarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano, conferire sfalci e potature agli imprenditori agricoli per essere impiegati direttamente sui propri terreni, nell’ambito di buone pratiche agronomiche. Oltre a questa, esistono diverse altre possibilità: sfalci e potature possono essere conferiti ad un impianto di compostaggio con capacità di trattamento che non superi le 80 tonnellate annue e che sia destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune. Il materiale vegetale può anche essere destinato alla produzione di ammendante compostato da immettere sul mercato, oppure alla produzione di energia. 

Anche per l’artigiano trovano applicazione forme semplificate di gestione: non sono previsti adempimenti amministrativi per l’artigiano che produce e per l’imprenditore agricolo che impiega sottoprodotti. Gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti sono esonerati dall’iscrizione al Catasto dei rifiuti. Inoltre, sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. Per gli imprenditori che in un anno producono quantità di rifiuti non superiori alle venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, la tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle organizzazioni di categoria o alle società di servizi.

Sono esonerati dalla compilazione del formulario i produttori iniziali di rifiuti urbani che provvedono al trasporto degli stessi presso i centri di raccolta e i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che provvedono al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario presso il centro di raccolta per non più di cinque volte all’anno e in quantità non superiore a 30 chilogrammi o trenta litri. Non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private. 

Venendo alle modifiche che interessano le imprese agricole, gli sfalci e le potature derivanti dall’attività propriamente agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti, mentre gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti speciali se realizzati dall’imprenditore agricolo nell’esercizio dell’attività agricola. Secondo la normativa, quindi, l’imprenditore agricolo che effettua potature e sfalcio nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, sarebbe da considerare produttore di un non rifiuto. Se ricorrono le condizioni richieste, l’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale può cederli a terzi secondo la disciplina dei sottoprodotti. Infine, se le attività di sfalcio e potatura sono realizzate dall’imprenditore agricolo ma i residui vegetali prodotti sono ceduti a terzi, si tratta di rifiuti speciali, a meno che non si dimostri che sussistono le condizioni del sottoprodotto.

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