EUDR, cosa cambia per il cleaning professionale
Carta e tissue, derivati dell’olio di palma, saponi, gomma e componenti in legno: l’aggiornamento dell’EUDR interessa anche diverse filiere del cleaning professionale

Non tutti i prodotti sono coinvolti allo stesso modo: per le aziende diventa fondamentale verificare composizione, classificazione e origine delle materie prime.
La Commissione europea ha adottato il 13 luglio 2026 un regolamento delegato che modifica l’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero (EUDR). L’atto aggiorna il perimetro dei prodotti interessati dalla normativa, introducendo nuove categorie e alcune esclusioni.
L’obiettivo dell’EUDR è contrastare la deforestazione e il degrado forestale collegati alle merci commercializzate nell’Unione europea. Le commodity interessate sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, insieme a una serie di prodotti derivati.
Ma cosa significa concretamente per il cleaning professionale?
Carta e tissue
È uno dei comparti più direttamente interessati. L’EUDR comprende pasta di legno e numerosi prodotti cartari.
Nel cleaning possono essere coinvolti:
- carta igienica;
- asciugamani in carta;
- bobine industriali;
- altri prodotti tissue realizzati con fibra vergine.
Per i prodotti che rientrano nell’Allegato I e utilizzano fibra vergine derivata dal legno diventa centrale poter risalire alla provenienza della materia prima.
Un’importante distinzione riguarda il riciclato: i prodotti realizzati interamente con materiale recuperato o riciclato che abbia completato il proprio ciclo di vita sono esclusi dal campo di applicazione. Se è presente anche materia prima vergine, quella componente resta invece rilevante.
Chimici e detergenti
In questo caso occorre evitare generalizzazioni: detergenti e tensioattivi non entrano complessivamente nel campo di applicazione dell’EUDR.
L’attenzione si concentra piuttosto su alcune sostanze oleochimiche e, in particolare, sui derivati dell’olio di palma.
L’aggiornamento dell’Allegato I:
- circoscrive alcune voci ai prodotti sintetizzati utilizzando palma da olio;
- esclude quindi da quelle specifiche voci sostanze ottenute da altre materie prime;
- introduce dal 30 dicembre 2027 nuovi derivati della palma.
Tra le categorie interessate figurano alcuni alcoli grassi, esteri, ammine, sali di ammonio quaternario e ammidi.
Per produttori e formulatori diventa quindi importante conoscere non soltanto la composizione delle materie prime acquistate, ma anche la loro origine.
Saponi e paste lavamani
Dal 30 dicembre 2027 entreranno nel perimetro EUDR anche determinate categorie di saponi contenenti olio di palma o realizzati utilizzandolo.
La novità può interessare anche il cleaning professionale, in particolare:
- alcuni prodotti per l’igiene delle mani;
- determinate paste lavamani.
L’inclusione dipende però dalla composizione e dalla classificazione doganale del singolo prodotto. Non tutti i saponi e, soprattutto, non tutti i detergenti saranno quindi automaticamente soggetti alla normativa.
Macchine e componenti in gomma
La gomma naturale è una delle commodity contemplate dall’EUDR, ma l’aggiornamento introduce alcune esclusioni importanti.
Vengono eliminati dal campo di applicazione determinati articoli in gomma vulcanizzata e alcune cinghie di trasmissione e trasporto.
È un chiarimento interessante per i produttori di:
- lavasciuga;
- spazzatrici;
- aspiratori;
- altre macchine professionali contenenti componenti in gomma.
La presenza di ruote, guarnizioni, tubazioni o cinghie non significa quindi automaticamente che la macchina ricada nel campo di applicazione dell’EUDR. Resta però importante verificare la classificazione dei singoli prodotti e dei componenti commercializzati autonomamente.
Attrezzature manuali
Per scope, spazzole, tergipavimento e altre attrezzature manuali è soprattutto il materiale utilizzato a fare la differenza.
Un manico in vero legno può richiedere una valutazione rispetto all’EUDR, mentre materiali vegetali non coperti dal regolamento seguono un percorso differente.
Due attrezzature con la stessa funzione possono quindi avere implicazioni diverse semplicemente perché realizzate con materie prime differenti.
E gli imballaggi?
Anche su questo fronte arriva un chiarimento importante.
L’imballaggio utilizzato esclusivamente per contenere, proteggere o trasportare un altro prodotto non è automaticamente soggetto all’EUDR come prodotto autonomo.
Per esempio, una scatola di cartone che contiene un detergente non deve essere considerata separatamente solo perché realizzata in carta.
Diverso è il caso in cui scatole, imballaggi o altri articoli compresi nell’Allegato I vengano commercializzati come prodotti autonomi: in questo caso deve essere effettuata la verifica prevista dalla normativa.
Cosa devono fare le aziende del cleaning?
Il nuovo quadro non estende gli obblighi indistintamente a tutto il settore. Richiede però alle imprese una conoscenza più approfondita del proprio portafoglio.
In particolare sarà importante:
- verificare i codici doganali dei prodotti;
- distinguere tra fibra vergine e riciclata;
- individuare eventuali derivati dell’olio di palma;
- controllare i componenti in legno e gomma;
- raccogliere informazioni più precise dai fornitori;
- documentare meglio l’origine delle materie prime.
L’EUDR rafforza così un principio destinato a diventare sempre più importante anche nel cleaning professionale: la sostenibilità non riguarda soltanto il prodotto finito, ma l’intera filiera che lo precede.
Sapere da dove proviene la cellulosa di un asciugamano, quale origine ha una materia prima oleochimica o quale materiale è stato utilizzato per un’attrezzatura significa poter valutare con maggiore precisione l’impatto ambientale di ciò che viene immesso sul mercato.
La tracciabilità diventa quindi parte della sostenibilità, trasformandosi da semplice informazione di filiera in un elemento sempre più rilevante nella gestione e nella scelta dei prodotti professionali.
CRISTINA GUALDONI






