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Chiarimenti sul principio di rotazione negli appalti pubblici

La scelta di non invitare alla gara il precedente aggiudicatario, in caso di appalti con procedura negoziata, è legittima

Con la sentenza n. 1524 del 5 marzo 2019, il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente sul principio di rotazione negli appalti sotto soglia con procedura negoziata, previsto dal D.lgs. n. 50/2016 per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. In base a tale principio, nella fase di consultazione degli operatori economici, le stazioni appaltanti – laddove la procedura per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” – possono invitare l’affidatario uscente solo in via eccezionale (come chiarito anche dalle Linee guida ANAC n.4).

In questo modo, si intende garantire una distribuzione temporale equa delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando che si consolidino rendite di posizione in capo al gestore uscente, specialmente in mercati con un numero non elevato di operatori economici attivi.

Il principio si applica quando l’affidamento precedente e quello attuale si collocano nello stesso settore merceologico, o nelle stesse categorie di opere o servizi. Non si applica, invece, se si utilizzano procedure ordinarie in cui non vi sia alcuna limitazione del numero degli operatori da invitare.

Nel caso specifico, i giudici amministrativi d’appello respingono il ricorso di un’azienda precedentemente aggiudicataria di un appalto e poi non invitata nella procedura negoziata successiva.

Ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento – si legge nella sentenza.

La scelta di non invitare il gestore uscente è dunque legittima, anche se viene modificato in maniera non significativa l’oggetto della gara: ciò che conta, infatti, è “l’identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque […] che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”.

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