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Etichettatura e claim dei prodotti igienizzanti: chiarimenti dal Ministero

I termini “sanitizzante” e “sanificante” possono essere usati solo in riferimento ai prodotti biocidi autorizzati

Che differenza c’è tra prodotti sanitizzanti, sanificanti e igienizzanti? Queste definizioni possono generare una certa confusione e sembrare quasi intercambiabili, specialmente per i consumatori che ascoltano distrattamente una pubblicità o leggono di sfuggita l’etichetta di un flacone.

La Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute è intervenuta per questo a specificare gli ambiti di applicazione delle diverse definizioni, sull’etichettatura e sui relativi claim dei prodotti disinfettanti.

In una nota diramata il 20 febbraio 2019 si specifica quindi che i termini sanitizzante e sanificante possono essere utilizzati esclusivamente in riferimento ai prodotti biocidi autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea (art. 3 del Regolamento UE n. 528/2012): ovvero, sostanze che “distruggono gli organismi nocivi o comunque, nell’ampia definizione del regolamento, li rendono innocui attraverso processi chimici/biologici.”

Per i prodotti detergenti che invece agiscano fisicamente per la rimozione di “depositi indesiderati”, esercitando sugli organismi nocivi una “mera azione meccanica”, non possono essere applicate le stesse definizioni.

Attribuire a prodotti detergenti, nel generico contesto delle proprietà igienizzanti ammesse, specifici effetti (ancorché attraverso azione meccanica) nei confronti di.germi e batteri potrebbe creare nel consumatore una falsa aspettativa nei confronti del prodotto – si legge nella nota.

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