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Nuove regole sui detergenti

Il quadro normativo europeo sui detergenti si aggiorna con nuove disposizioni orientate a sostenibilità, innovazione e trasparenza. La revisione rafforza la tutela della salute e dell’ambiente, migliora l’accesso alle informazioni sui prodotti e si allinea alle più recenti politiche europee.

Il Regolamento (CE) n. 648/2004 disciplina da anni l’immissione sul mercato e l’uso di detergenti e tensioattivi nell’Unione europea, garantendo elevati standard di protezione per persone e ambiente.

Dopo diversi aggiornamenti, si è arrivati a una revisione completa con il nuovo Regolamento (UE) 2026/405, pubblicato il 2 marzo 2026. L’obiettivo è quello di modernizzare il quadro normativo, promuovendo una maggiore sostenibilità ambientale, facilitando l’accesso alle informazioni attraverso strumenti digitali e tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle nuove tipologie di prodotti.

Assocasa – Federchimica ha partecipato attivamente al processo, contribuendo con dati e osservazioni tecniche per garantire che le nuove disposizioni siano applicabili, sicure e coerenti con le esigenze del settore.

Verso una maggiore sostenibilità

Il nuovo regolamento mantiene i requisiti già esistenti relativi alla biodegradabilità dei tensioattivi, ma introduce anche un approccio graduale per altri componenti, come le pellicole idrosolubili utilizzate nelle capsule, i polimeri e alcune sostanze organiche presenti in concentrazioni più elevate. I criteri saranno definiti progressivamente dalla Commissione europea tra il 2029 e il 2034, seguendo l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei metodi di prova.

Per quanto riguarda il contenuto di fosforo, non ci sono cambiamenti immediati: restano in vigore i limiti attuali sia per i detergenti per bucato sia per quelli per lavastoviglie. Tuttavia, la Commissione valuterà nei prossimi anni la possibilità di ulteriori riduzioni o di un’eventuale eliminazione progressiva, anche estendendo le limitazioni ad altre categorie di prodotti.

Il Digital Product Passport (DPP)

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del Digital Product Passport (DPP), previsto dal quadro europeo sull’ecodesign. Ogni detergente dovrà essere accompagnato da un passaporto digitale accessibile, ad esempio tramite QR code, che permetta di consultare in modo semplice tutte le informazioni principali sul prodotto.

All’interno del DPP saranno presenti dati come l’identificazione del prodotto, la composizione, i riferimenti del produttore e la dichiarazione di conformità. Questo sistema migliora in modo significativo la trasparenza e la tracciabilità, consentendo anche una gestione più efficiente lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Il passaporto dovrà essere registrato in un sistema europeo e resterà accessibile per dieci anni dall’immissione sul mercato.

Nuove categorie e sicurezza

Il regolamento introduce disposizioni specifiche per i detergenti contenenti microrganismi, che potranno essere commercializzati solo dopo una valutazione del rischio definita a livello europeo. Si tratta di un passaggio importante, perché queste nuove formulazioni richiedono criteri di sicurezza adeguati sia per il prodotto finito sia per i singoli ceppi utilizzati.

Un’altra novità significativa riguarda il divieto di test sugli animali per dimostrare la conformità al regolamento. Viene quindi promosso l’uso di metodi alternativi validati, pur consentendo l’utilizzo di dati già disponibili derivanti da test effettuati in passato.

Uso corretto e maggiore trasparenza

La revisione interviene anche sul tema del dosaggio, introducendo indicazioni più precise soprattutto per i detergenti per superfici, con l’obiettivo di ridurre il sovradosaggio e quindi l’impatto ambientale. Per bucato e lavastoviglie restano i requisiti già in vigore, ma vengono integrate alcune novità, come la possibilità di esprimere le dosi anche in numero di unità e indicazioni specifiche per cicli brevi.

Anche l’etichettatura viene rafforzata. Diventa obbligatorio l’identificatore unico della formula (UFI) per tutti i detergenti, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo, e si apre alla possibilità di combinare etichette fisiche e digitali. Le informazioni essenziali — come composizione, istruzioni d’uso e contatti del produttore — dovranno essere sempre facilmente accessibili.

Particolare attenzione è dedicata anche ai prodotti distribuiti tramite stazioni di ricarica, per i quali sono previste misure specifiche in termini di sicurezza, formazione e informazione al consumatore.

Allineamento normativo e sviluppi futuri

Il regolamento rafforza i principi europei relativi alla responsabilità degli operatori economici, alla tracciabilità e alla sorveglianza del mercato. Non è stata invece introdotta la marcatura CE, ritenuta non necessaria dal settore.

Nei prossimi anni il quadro sarà completato da atti delegati e di esecuzione che definiranno nel dettaglio aspetti tecnici come il funzionamento del Digital Product Passport, i criteri di biodegradabilità e le modalità di valutazione dei microrganismi.

Industria della detergenza

Assocasa – Federchimica ha svolto un ruolo proattivo durante tutto il processo di revisione, contribuendo a rappresentare le esigenze delle imprese e a garantire un equilibrio tra innovazione, sicurezza e sostenibilità.

Il nuovo regolamento tiene conto dell’evoluzione del mercato, incluse le nuove formulazioni, le vendite online e i sistemi di ricarica, segnando un ulteriore passo avanti verso la tutela ambientale e la protezione dei consumatori.

Tempistiche e transizione

Nel diritto dell’Unione europea, l’entrata in vigore di un regolamento non coincide con l’obbligo immediato di applicazione. Le nuove disposizioni diventeranno vincolanti a partire dal 23 settembre 2029.

Nel frattempo, i prodotti conformi al precedente regolamento e già immessi sul mercato potranno continuare a essere venduti fino a esaurimento scorte, senza limiti di tempo.

Scadenze principali

  • 22 marzo 2026 → entrata in vigore
  • 23 settembre 2029 → applicazione delle nuove disposizioni
  • 23 settembre 2030 → vendita solo di prodotti conformi al nuovo regolamento
  • 2032 – 2034 → attuazione criteri di biodegradabilità
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