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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I rischi di infortunio durante l’attività lavorativa sono molteplici, per la diminuzione del fenomeno le imprese dovrebbero continuare a elevare la cultura della sicurezza dei propri lavoratori, aumentandone la sensibilità e la percezione del rischio, investendo in formazione e informazione, anche oltre gli obblighi di legge

Dall’accordo tra Inail e Confimi Industria, con la collaborazione di Afidamp, nasce un corposo documento che mira alla realizzazione di iniziative informative e formative, finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche che accrescano le conoscenze e le competenze dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori che operano all’interno delle diverse realtà produttive.

Gli infortuni

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. L’infortunio, deve essere “denunciato” entro tre giorni escluso quello dell’evento. La “definizione amministrativa” di un infortunio o di una malattia professionale può essere, “positiva”, quindi rientra nella tutela assicurativa, “negativa” o “in franchigia”. I casi positivi possono poi dare luogo o meno a un indennizzo. 

Come si può notare dall’esame dei dati, gli infortuni, sia in occasione di lavoro che in itinere, sono rimasti sostanzialmente invariati nel quadriennio 2016/2019, presentando poi una diminuzione nel 2020 nell’ordine del 9,6% nel complesso (-23,1% per gli itinere, -5,9% in occasione di lavoro) per le misure di restrizione imposte dal governo ai fini del contenimento dell’epidemia da Covid-19 che hanno ridotto nel settore, così come in altre realtà lavorative, l’esposizione a rischio di infortuni. Con riferimento agli infortuni in itinere (il 21% del totale dei denunciati e il 18% dei definiti positivi) è chiaro che molte delle attività preventive messe in atto nei luoghi di lavoro non possono avere piena efficacia proprio in considerazione della natura e delle cause che li caratterizzano (distanza casa/lavoro, qualità dei servizi pubblici, stato delle strade, ecc.).

Dall’analisi per qualifica professionale, gli infortuni definiti positivi in occasione di lavoro avvengono per oltre il 40% ad addetti con mansioni di pulizia di interni e di pulizia di locali; il dato sconta la presenza di un maggior numero di lavoratori in queste categorie che potremmo definire più “generiche”. Seguono: addetti impiegati specificatamente in igienizzazione di edifici (13,7%), in pulizie in ospedali e ambulatori (10,9%), pulizie negli stabili e negli uffici, rispettivamente con l’8,8% e il 7,2%.Dall’analisi degli infortuni per grado di menomazione, l’85% degli infortuni non presentano alcuna menomazione, l’8,7% registra un grado tra l’1% e il 5%, mentre il 5,2% tra il 6% e il 10%. Questo comporta che oltre il 99% degli infortuni, ha registrato un grado di menomazione nullo o inferiore all’11%, quindi di entità ridotta. Tra gli infortuni più gravi lo 0,9% presenta un grado di menomazione superiore o uguale al 25%.

Questa analisi dovrebbe far riflettere su come, se da un lato sia necessario continuare a porre attenzione alle attività ad alto rischio (che con maggiore probabilità provocano infortuni gravi), dall’altro lato, considerata la loro numerosità, è molto importante lavorare sulla riduzione degli infortuni “meno gravi”. Osservando l’andamento degli infortuni nel quinquennio per fasce di età è interessante il confronto con il settore manifatturiero nel complesso, dove emerge uno spostamento verso le età più avanzate per il settore delle pulizie: la fascia di età più colpita risulta essere quella 50-54 anni con il 19,6% del totale e con quasi il 46% degli infortuni occorsi a lavoratori ultra cinquantenni.

Il tipo di lavoro che prevede sforzi e può portare a volte a movimenti e posture non corrette, potrebbe essere la motivazione di questa maggior tendenza ad infortunarsi per lavoratori non più giovanissimi ed essere un aspetto da attenzionare da parte di ditte e aziende. Oltre il 60% degli infortuni definiti positivi in occasione di lavoro avviene per schiacciamento (38,9%) e sforzi fisici o psichici (21,2%), questi ultimi strettamente correlati alla tipologia di lavoro che può comportare un sovraccarico biomeccanico. Altra percentuale importante, il 26,5%, è rappresentata dagli infortuni per contatto con agente contundente (17,2%) e urti da parte di oggetti in movimento (9,2%).

Per quanto riguarda l’analisi della deviazione che causa l’infortunio, si osserva che questi sono causati principalmente da cadute nel 30% dei casi, movimenti probabilmente non corretti (con o senza sforzo fisico) nel 43,4% dei casi o perdita di controllo di qualcosa nell’11,9%. Il 7,4% sono causati dalla rottura, il 5,2% dalla fuoriuscita accidentale di gas, liquidi o solidi, residuali i casi dovuti a sorpresa e violenza e contatto con elementi in tensione o sostanze. Infine si considerano le malattie professionali, dette anche “tecnopatie”, ossia le patologie che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa, dovute all’esposizione protratta nel tempo ai fattori di rischio presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui opera.

Possibili azioni e ambiti di intervento

I rischi di infortunio durante l’attività lavorativa sono molteplici, per la diminuzione del fenomeno le imprese dovrebbero continuare a elevare la cultura della sicurezza dei propri lavoratori, aumentandone la sensibilità e la percezione del rischio, investendo in formazione e informazione, anche oltre gli obblighi di legge. L’addetto alle pulizie è un professionista. La funzione di addetto alle pulizie esige quindi competenze di base manuali. Nella formazione del personale addetto alle pulizie occorre tenere presente che esiste un duplice punto di vista sulla sicurezza:

– la sicurezza del lavoratore che beneficia delle pulizie del luogo di lavoro (fruitore);

– la sicurezza del personale addetto al servizio di pulizia (operatore).

Considerando questo duplice approccio, la formazione che va somministrata al personale addetto al servizio di pulizia va strutturata su due fronti:

  1. formazione/addestramento sulle competenze che deve acquisire il personale addetto;
  2. formazione/addestramento sulla sicurezza del personale addetto.

La formazione dell’operatore delle pulizie, pertanto, è fondamentale perché garantisce la protezione della salute del lavoratore e dei fruitori.

Competenze del personale addetto alle pulizie

Il percorso formativo andrebbe strutturato tenendo conto di questi fattori:

  • Competenze metodologiche;
  • Conoscenza delle attrezzature e delle macchine (manutenzione e utilizzo);
  • Ambiente: corretto utilizzo dei prodotti chimici, dei macchinari, delle attrezzature manuali ecc. con attenzione a minimizzare i consumi energetici e di acqua, evitare gli sprechi utilizzando sistemi di dosaggio, corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine, minimizzare la quantità di rifiuti, ecc.;
  • Risultato: garanzia di un elevato standard igienico
  • Controllo: monitoraggio continuo del risultato

Da prevedere sessioni periodiche di aggiornamento professionale al variare delle attrezzature utilizzate o delle condizioni. In ambito Pubblica Amministrazione al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) “Servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile” adottati con DM 29 gennaio 2021 (lett. C, punto 1 “Formazione del personale addetto al servizio”). Qualora il servizio non venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d’azienda o da un’azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), l’impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione e addestramento del personale erogato secondo quanto indicato nella “verifica”, di cui alla lett. C, punto 1 “Formazione del personale addetto al servizio” del DM 29 gennaio 2021.

Sicurezza del personale addetto alle pulizie

È  fondamentale che il datore di lavoro, anche mediante il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, e comunque con il supporto di formatori qualificati e/o personale esperto, provveda alle attività di formazione, informazione e addestramento come previsto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dagli Accordi Conferenza Stato Regioni e Province autonome sulla formazione. Per quanto attiene la formazione specifica e l’addestramento alla mansione dei lavoratori del settore pulizie e sanificazioni, nonché ogni altro lavoratore interessato in tali attività in azienda, il documento Inail propone una Guida Tecnica che offre ricchi ed importanti spunti in materia, in particolare per l’approfondimento delle conoscenze dei lavoratori in merito:

  1. a) Rischio chimico – conoscenza degli agenti chimici utilizzati e capacità di riconoscere i pericoli intrinseci nelle sostanze utilizzate;
  2. b) Rischio biologico – conoscenza di base degli agenti biologici, capacità di riconoscerne la pericolosità in base alla classificazione e dove possono essere presenti;
  3. c) DPI – da rischio infortunistico, chimico e biologico. Uso corretto del DPI e relativo smaltimento;
  4. d) Procedure operative corrette per lavorare in sicurezza nel settore della pulizia e sanificazione, nonché principali misure di prevenzione e protezione da adottare;
  1. e) Importanza della sorveglianza sanitaria.

Si riepilogano di seguito alcuni obblighi del datore di lavoro, sanciti dal del d.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardo l’informazione dei lavoratori, riservandoci di dedicare ampio spazio a queste tematiche nei prossimi numeri della rivista.

Informazione ai lavoratori art. 36

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
  • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Cristina Cardinali

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