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Global Standard Food Safety

Operativa dall’1 settembre 2018, la versione 8 dello standard GSFS, pubblicata da BRC Global Standards, definisce un nuovo metodo di gestione della sicurezza alimentare e del servizio di Pest Control. Le Aziende Certificate BRC hanno 6 mesi di tempo (fino a febbraio 2019) per adeguarsi alla norma

Quando entrerà in vigore la versione 8 della BRC
Con il mese di agosto 2018 BRC Global Standards ha pubblicato la versione 8 dello standard GSFS (Global Standard Food Safety).
Il nuovo standard, operativo dall’1 settembre 2018, presenta una evoluzione dei requisiti rispetto alla versione precedente, con un sistema sempre più basato su un metodo di gestione legato alla sicurezza alimentare e un programma di analisi del rischio e dei Critical Points (CP) sulla base di quanto identificato HACCP.
Nell’ottica della sicurezza alimentare rientra naturalmente il servizio di Pest Control e per le aziende che operano in questo settore è fondamentale una attenta conoscenza del nuovo standard, valutando che le Aziende Certificate BRC hanno 6 mesi di tempo dalla data di emissione per adeguarsi alla nuova normativa, quindi febbraio 2019.

Capitoli e clausole di interesse nella lotta antiparassitaria
Entrando nel dettaglio della nuova normativa si nota come al Capitolo 2.2 Programma di prerequisiti sia necessario definire una “gestione degli infestanti” con il sito che dovrà determinare e attuare programmi ambientali e operativi, al fine di creare luoghi adeguati alla produzione di alimenti sicuri e conformi (in buona sostanza è la ripetizione delle precedenti versioni).
Al Capitolo 3.4 Verifiche interne si identifica come debba essere predisposto un programma di verifiche interne che deve includere obbligatoriamente almeno quattro date nell’arco di un anno, con la frequenza di ciascuna attività definita in base al livello di rischio associato all’attività e ai risultati ottenuti rispetto alla verifica precedente. Naturalmente nell’ambito di applicazione del programma di verifiche interne deve essere incluso quello dei prerequisiti, e quindi il controllo degli infestanti. In caso di esternalizzazione dei servizi alla Clausola 3.5.3 Gestione dei fornitori di servizi si identifica come, per il controllo degli infestanti, il servizio fornito dall’azienda sia adeguato e conforme al fine di garantire l’adozione di controlli efficaci.
Di fondamentale importanza è quanto viene definito inoltre al Capitolo 4 Standard dello stabilimento dove si può identificare che per gli Standard Esterni è necessario che l’edificio risulti soggetto a regolari interventi di manutenzione allo scopo di minimizzare la potenziale contaminazione dei prodotti citando come esempi la rimozione di nidi d’uccelli, la sigillatura di tubazioni, ecc. Si identifica inoltre come per eventuali strutture temporanee le stesse devono essere progettate e collocate in modo da evitare l’insediamento degli infestanti, al fine di non compromettere la qualità e sicurezza dei prodotti. Un punto molto importante è quello che appare alla Clausola 4.4.5 dove si parla di controsoffitti. Come sa chi opera nel Pest Control, tali strutture possono essere facile rifugio o passaggio per infestanti, e in questa clausola si identifica come, in caso di presenza di controsoffitti, gli stessi debbano garantire un adeguato spazio vuoto al fine di facilitare le ispezioni per il monitoraggio, fatto salvo il caso in cui i “vuoti” siano completamente sigillati. A corollario di quanto sopra, alla Clausola 4.4.7 si identifica che finestre e vetrate utilizzate per l’areazione dovranno essere adeguatamente schermate per prevenire l’ingresso di infestanti, mentre con la Clausola 4.4.8 per le porte si identifica che si dovranno adottare le opportune precauzioni per evitarne l’ingresso.
Sulla base delle premesse di controllo degli infestanti, inserite nella prima parte dello standard (e sopra evidenziate) al Capitolo 4.14 Gestione degli infestanti vengono dettagliati i programmi di gestione e di come l’intero stabilimento deve predisporre un efficace programma che minimizzi il rischio di infestazione, disponendo di tutte le risorse necessarie per fronteggiare tempestivamente qualsiasi evenienza che possa compromettere i prodotti stoccati all’interno, sempre conformemente alla normativa vigente. Analizzando ogni singola Clausola abbiamo che per la Clausola 4.14.1 la presenza di qualunque infestante deve essere documentata nei registri di gestione ed essere inclusa in un efficace programma di controllo finalizzato a eliminarli o controllarli in modo che non possano rappresentare un rischio per prodotti, materie prime o imballaggi.
Nella Clausola 4.14.2 si identifica come l’azienda debba avvalersi di un Ente competente o avere personale adeguatamente formato, ma soprattutto, rispetto alla precedente versione (Ver. 7), identifica come «la valutazione del rischio deve essere rivista almeno in caso di un’infestazione di dimensioni importanti o quando modifiche attinenti all’edificio o ai processi produttivi potrebbero incidere sul programma di gestione degli infestanti» e soprattutto che «qualora ci si avvalesse di appaltatori esterni per la gestione degli infestanti, il campo di applicazione dei servizi deve essere chiaramente definito e riflettere le attività svolte nello stabilimento».
Nella Clausola 4.14.3 si identifica invece che quando un’azienda faccia uso di un proprio sistema di gestione interno, essa deve dimostrare che venga attuato da personale formato e competente, in grado di selezionare i prodotti chimici e i metodi di verifica, che deve soddisfare tutti i requisiti di Legge relativi alla formazione, che presenti un numero adeguato di personale tecnico e reperibile in caso d’infestazione, inoltre che disponga di magazzini appositi per lo stoccaggio degli insetticidi e sia osservata la normativa vigente in materia di utilizzo dei biocidi. Naturalmente tali requisiti, dovrebbero per me essere sempre rispettati anche dalle aziende di Pest Control che gestiscono aziende agroalimentari.
Con la Clausola 4.14.4 si vanno ad analizzare invece documenti e registri e loro conservazione, e si rileva come sia obbligatoria la presenza di una planimetria aggiornata dello stabilimento con identificati tutti i dispositivi di controllo degli infestanti e la loro collocazione, che le trappole o erogatori d’esca siano chiaramente evidenziati, che siano chiaramente definite le responsabilità per la gestione dello stabilimento e per gli appaltatori, che siano presenti informazioni sui prodotti utilizzati per il controllo degli infestanti (Schede Tecniche e Schede di Sicurezza) oltre a informazioni su trattamenti utilizzati per il controllo degli infestanti e relazioni su infestazioni già riscontrate. La parte però più significativa di questi requisiti è data dal fatto che per la prima volta si parla di registri dove si sottolinea che «i registri possono essere in formato cartaceo, elettronico o parte di un sistema di specifiche on-line». Alla Clausola 4.14.5 si ribadisce che le esche tossiche non devono essere utilizzate in area di produzione e stoccaggio, salvo nei casi di effettivo trattamento di un’infestazione in atto, mentre nella Clausola 4.14.6 si identifica come i dispositivi insetticidi, trappole a feromoni e altri sistemi di monitoraggio devono essere adeguatamente collocati, funzionanti e che non causino contaminazione dei prodotti.
Una grossa novità è la Clausola 4.14.7, dove per la prima volta viene inserita nella gestione degli infestanti la problematica dei volatili, ovvero che «lo stabilimento deve predisporre misure adeguate per prevenire l’entrata di volatili all’interno degli edifici o la nidificazione su aree di carico e scarico», grosso problema in tante realtà agroalimentari. Nella Clausola 4.14.8 si identifica come in caso di prodotto potenzialmente infestato, esso debba essere sottoposto a procedura di non conformità, mentre nella Clausola 4.14.9 si ribadisce, come nelle precedenti versioni, che devono essere conservati i registri delle ispezioni, degli interventi e le raccomandazioni igieniche, con l’impegno da parte dell’azienda di garantire che ogni raccomandazione sia attuata in tempi appropriati.
Nella Clausola 4.14.10 si ribadisce, come negli anni precedenti la necessità di un’accurata ispezione da parte di un esperto nel controllo delle infestazioni almeno una volta all’anno in funzione del rischio. Questo vuol dire che fare più di un audit all’anno non è proibito, anzi sarebbe meglio, visto quanto enunciato al precedente Capitolo 3.4, ove si identificano 4 verifiche nell’arco di un anno. Importante che durante questi audit siano riviste le misure di controllo esistenti e valutate eventuali modifiche.
Nella Clausola 4.14.11 si annota infine che, con i risultati delle ispezioni debbano essere analizzati annualmente (o in caso d’infestazione) anche le tendenze generali dell’infestazione, con l’analisi che deve includere tutti i sistemi di monitoraggio e non solo le “esche” come era indicato nella versione precedente, parola che poteva generare dei fraintendimenti. L’ultimo richiamo nella gestione degli infestanti, la Clausola 4.14.12 ricorda infine che il personale deve essere in grado di riconoscere i “segnali” associati alla presenza d’infestanti al fine di informare nel più breve tempo possibile l’incaricato al riguardo, fattore molto importante per evitare recrudescenza nelle infestazioni.

Integrazioni fra BRC e UNI EN
Per rimanere quindi al passo con la nuova versione della BRC è necessario che le ditte di Pest Control facciano degli ulteriori passi in avanti, garantendo un servizio completo.
È infatti fondamentale che l’azienda di servizi che si propone per seguire una realtà produttiva con manipolazione di alimenti abbia primariamente nel suo organigramma del personale che, a partire dalla direzione tecnica sino ai tecnici di campo, conosca nel dettaglio gli infestanti, i loro cicli di sviluppo, i prodotti da utilizzare in caso d’infestazione così come tutte le attrezzature necessarie. Purtroppo però la normativa attuale in Italia non garantisce un grado di professionalizzazione del settore del Pest Control che sia disciplinato da normative nazionali, quindi “un’arma” che può avere un’Azienda Alimentare per valutare la “serietà” di una ditta di servizi è data dalle sue certificazioni volontarie, in particolare la UNI EN 16636:2015 che per il settore della disinfestazione è di particolare importanza. Infatti, questa norma europea definisce i requisiti per la gestione e il controllo delle infestazioni (Pest Management) e le competenze che devono essere possedute da fornitori professionali di servizi al fine di tutelare la salute pubblica e ambientale, valutando anche la tipologia della certificazione, ovvero se la stessa è valida nel solo territorio nazionale o europeo. È inoltre importante per l’Azienda Alimentare che verifichi gli eventuali: Corsi di formazione seguiti con profitto dai tecnici che si impiegherebbero nei servizi di monitoraggio o di disinfestazione; Corsi professionali eseguiti da Enti certificati secondo il sistema UNI ISO 29990:2011 che identifica i criteri di progettazione, sviluppo e realizzazione inerente al settore del Pest Management, oltre al fatto che l’azienda di Pest Control dovrebbe garantire la presenza di un Settore Tecnico con personale laureato in materie scientifiche coerenti come Scienze Agrarie, Biologiche,
Naturali e Veterinaria. In ultima
analisi è importante che l’azienda di Pest Control possa garantire un controllo in tempo reale dei servizi eseguiti, grazie a una tecnologia sviluppata primariamente per i Servizi d’Igiene Ambientale, garantendo al cliente non solo la presenza dei Rapporti di Lavoro eseguiti, ma anche tutte quelle statistiche necessarie a identificare nel tempo l’evoluzione di una eventuale infestazione o la garanzia di sicurezza del sito.

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